La vendita di torte fatte in casa per beneficenza è una pratica diffusa, soprattutto in occasione di eventi locali, feste e raccolte fondi. Tuttavia, è fondamentale conoscere il quadro normativo di riferimento per operare nel rispetto delle leggi e tutelare la salute dei consumatori. Questo articolo si propone di fornire una panoramica completa sulla normativa vigente, analizzando gli adempimenti necessari per associazioni e privati che desiderano intraprendere questa attività.
Quadro Normativo Generale
La materia è complessa e coinvolge diverse normative, sia a livello nazionale che locale. È importante distinguere tra attività occasionale e attività professionale, in quanto le normative applicabili variano a seconda della natura dell'attività svolta.
Attività Occasionale vs. Attività Professionale
La prima distinzione fondamentale è tra la produzione di dolci occasionale e non professionale e quella che invece ha tali requisiti. L’applicazione o meno delle restrizioni normative dipende proprio dalle modalità di svolgimento dell’attività: seppur preparati nell’abitazione privata, infatti, gli alimenti e le bevande possono essere oggetto sia di un’attività imprenditoriale sia di un’attività non organizzata.
In generale, la vendita occasionale di torte fatte in casa per beneficenza, svolta da privati o associazioni senza scopo di lucro, non è soggetta alle stesse restrizioni normative previste per le attività commerciali.
Tuttavia, è necessario rispettare alcune norme igienico-sanitarie di base e garantire la sicurezza degli alimenti offerti.
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Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.
Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.
Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.
Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).
Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.
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Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.
Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale.
Somministrazione Temporanea di Alimenti e Bevande
Il D.Lg 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato in GU n. 33 del 09/02/2012 - supplemento ordinario n. 27, in vigore dal 10/02/2012, porta con se molte novità tra cui molto interessante è quella proposta dall’art. 41 Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
In pratica, per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari non è più necessario né il corso né l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990 e non soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.
Raccolta Fondi e Beneficenza
Le raccolte occasionali di fondi generalmente avvengono in luoghi pubblici - in occasione di giornate di sensibilizzazione su temi specifici o in occasione di feste paesane, feste del patrono o feste del volontariato locale - e possono contemplare diverse attività: offerta di doni (azalee, uova di Pasqua, gadgets, arance, ecc.), vendita di torte, bamboline e simili, organizzazione di tombole, lotterie, pesche e banchi di beneficenza, anche solo la diffusione di volantini e depliants inerenti l’attività associativa.
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Questo tipo di attività deve essere residuale e strumentale allo svolgimento delle attività principali. Un’attività per la raccolta di fondi - finalizzata ad autofinanziamento - è consentita e gode di determinati benefici purché abbia determinate caratteristiche ossia che venga effettuata occasionalmente, in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazioni.
Adempimenti Specifici
A seconda delle modalità con cui si effettua la vendita di torte per beneficenza, è necessario adempiere a specifici obblighi.
Occupazione di Suolo Pubblico
Innanzitutto qualora la raccolta di fondi preveda l’occupazione di spazi pubblici (piazze e/o strade), l’associazione interessata dovrà chiederne opportuna autorizzazione all’Ente proprietario (Comune, Provincia) e pagare gli eventuali costi legati all’occupazione del suolo e delle aree pubbliche (Tosap/Cosap, spese di sopralluogo e istruttoria, ecc).
Per la promozione dell’iniziativa di raccolta di fondi potrebbe essere prevista anche l’affissione di locandine. In questo caso oltre alla eventuale timbratura delle locandine, potrebbe essere obbligatorio il pagamento di diritti di affissione. È importante tener conto del fatto che per i tributi locali (tassa sull’occupazione suolo pubblico, affissioni) la regolamentazione è contenuta nei singoli regolamenti comunali, a cui sarà necessario e utile fare riferimento.
Aspetti Igienico-Sanitari
Anche se l'attività è occasionale, è fondamentale garantire la sicurezza alimentare dei prodotti offerti.
È consigliabile seguire alcune precauzioni di base, come:
- Utilizzare ingredienti freschi e di qualità.
- Mantenere pulizia e igiene durante la preparazione.
- Conservare correttamente le torte.
- Indicare chiaramente gli ingredienti utilizzati (con particolare attenzione agli allergeni).
Etichettatura e Informazioni al Consumatore
In realtà ci sono numerose norme europee, recepite dalla normativa nazionale, che si occupano della materia; si vedano, in proposito:* il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 Legge di delegazione europea 2015” che, a decorrere dal 9 maggio 2018, ha abrogato il Decreto Legislativo 109/1992;* il Regolamento europeo del 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’indicazione degli allergeni;* il Regolamento CE 178/2002 sulla rintracciabilità degli alimenti e qualità dei prodotti.
In particolare, i dati del prodotto che devono essere visibili sull’etichetta degli alimenti pre-confezionati in base al Regolamento europeo sono i seguenti:* denominazione legale alimento;* lista ingredienti;* allergeni che vengono utilizzati nella produzione o nella preparazione di un alimento, presente nel prodotto finale, anche se in forma modificata;* quantità di un determinato ingrediente o categorie di ingredienti;* quantità netta dell’alimento;* data di durata minima o data termine di utilizzo;* qualunque condizione particolare di conservazione e/o utilizzo;* il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale alimentare dell’alimento che viene commercializzato (o il nome dell’importatore se l’operatore professionale alimentare risiede al di fuori della UE);* il luogo di origine o provenienza se richiesto previsto dall’articolo 26;* istruzioni per l’uso;* relativamente alle bevande contenenti più del 1,2% di alcool per volume, il reale grado alcolico per volume; * dichiarazione nutrizionale.
La normativa nazionale (D.Lgs 231/2017) provvede a sanzionare le violazione alle disposizioni del Regolamento suddetto e ad adeguare le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 alla normativa comunitaria disponendo, in particolare a tutela del consumatore, le modalità di indicazione obbligatoria degli allergeni per i prodotti non preimballati e per gli alimenti serviti dalle collettività.
Se è vero, dunque, che, secondo la normativa vigente, è necessario preconfezionare, etichettare gli alimenti prodotti e garantirne la rintracciabilità è altresì vero che tale obbligo sussiste per i prodotti alimentari posti in vendita o somministrati nell’ambito di un’attività imprenditoriale.
Tuttavia, anche nel caso di attività occasionale, è consigliabile fornire informazioni chiare e complete sugli ingredienti utilizzati, soprattutto in relazione alla presenza di allergeni. Questo permette di tutelare la salute dei consumatori e di evitare possibili inconvenienti.
SIAE e Diritti d'Autore
Il gruppo può organizzare spettacoli e intrattenimenti: musica, teatro, letture di brani letterari, proiezioni di film. In questo caso bisogna ricordarsi che sulle opere d'ingegno pesano i diritti SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Le organizzazioni devono fare una comunicazione preventiva in carta libera all'ufficio SIAE competente per territorio indicando genere dello spettacolo, giorno, ora e luogo, prezzo del biglietto. La SIAE a sua volta, rilascia un permesso e un borderò, cioè un modulo che l'artista compila fornendo le indicazioni necessarie per calcolare il diritto d'autore, che vanno pagati anche se lo spettacolo è gratuito.
È stato siglato un accordo tra l’AGESCI e la SIAE al fine di vedere riconosciute condizioni particolari per il trattamento del Diritto d’Autore dovuto per le utilizzazioni del solo repertorio Sezione Musica che avvengono sotto forma di:Musica d’ambiente, ovvero esecuzioni musicali diffuse a mezzo apparecchi riproduttori sonori e/o video sonori con caratteristica di sottofondo musicale rispetto alle ordinarie attività svolte all’interno delle sedi dei gruppi AGESCI (o di spazi appositamente messi a disposizione per gli incontri e le attività) e rivolte agli iscritti all’Associazione.Manifestazioni musicali, ovvero esecuzioni musicali che avvengono in occasione di spettacoli musicali e intrattenimenti al chiuso o all’aperto in occasioni di feste, gratuite o a pagamento, organizzate direttamente dal gruppo scout AGESCI e riservate agli iscritti AGESCI. Ogni qual volta il luogo dello spettacolo è aperto al pubblico, il personale SIAE può accedere per verificare il rispetto della normativa; il locale associativo in cui avviene lo spettacolo viene considerato "non aperto al pubblico" quando vi si accede esclusivamente dall'interno della sede sociale, l'ingresso della quale deve essere rigorosamente riservato ai soci.
Attenzione: nonostante la riduzione o l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti, resta pur sempre da chiedere alla SIAE il permesso per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore e pagare i diritti relativi.
Lotterie, Tombole e Pesche di Beneficenza
Il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 consente alle associazioni assistenziali, culturali, ricreative e sportive riconosciute l'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza, se queste manifestazioni sono necessarie per far fronte alle proprie esigenze finanziarie; le tombole possono assegnare premi in denaro, tuttavia il totale dei premi in palio non deve superare € 12.911,42; le lotterie e le pesche di beneficenza non possono assegnare premi in denaro, tuttavia il ricavato può arrivare fino a € 51.645,68.
Se la manifestazione è diretta anche ai non soci, i premi corrisposti sono soggetti ad una ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta (l’aliquota è il 10%).
Per organizzare questo tipo di manifestazioni il rappresentante legale deve innanzitutto inviare la comunicazione all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, che rilascia l'apposito nulla-osta (anche con silenzio - assenso se non fornisce diniego entro 30 giorni) previsto dal c. 13-quinquies art. 39 legge 24 novembre 2003, n. 326; poi deve dare comunicazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto e al Sindaco del Comune in cui sarà effettuata l'estrazione, allegando:per le lotterie: il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori. La vendita dei biglietti della lotteria deve essere limitata al territorio della Provincia;per le tombole: il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, più la documentazione comprovante il versamento della cauzione. Per la tombola la vendita delle cartelle è limitata al Comune;per le pesche di beneficenza: il numero dei biglietti da emettere ed il relativo prezzo. La vendita dei biglietti è limitata al territorio dove si effettua la manifestazione.
Dal momento che il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni se non gli risulta che essa sia necessaria per far fronte alle esigenze finanziarie dell'associazione, conviene che nella comunicazione si descriva come il ricavato sia indispensabile per garantire il raggiungimento degli scopi istituzionali.
Destinazione dei Proventi a Beneficenza
Nuove norme in materia di destinazione ad iniziative di beneficenza dei proventi derivanti dalla vendita di prodottiIl Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di destinazione in beneficenza dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
Le norme sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche.
Si prevede che i produttori dei beni e ed i professionisti che li commercializzano e li promuovono avranno l’obbligo di esplicitare: il soggetto destinatario dei proventi, le finalità a cui questi sono destinati,la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.
I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni (anche tramite apposizione di tramite l’apposizione di adesivi).
Produttori e professionisti sono inoltre tenuti a comunicare al Garante per la concorrenza e il mercato l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.
In caso di violazione degli obblighi sopra previsti il Garante per la concorrenza e il mercato potrà irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media.
Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche.
Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.
ONLUS e Volontariato
Nell’ordinamento italiano l’espressione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, meglio nota con l’acronimo ONLUS, indica una categoria tributaria alla quale appartengono determinati enti di carattere privato, anche privi personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nell’art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. L’articolo 30, comma 5, del del Decreto Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 2 del 2009, stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, acquistano, in virtù del comma 8, dell’articolo 10, del D.Lgs. n. e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n.
Pertanto, se una qualsiasi associazione dovesse ad esempio porre in vendita/somministrare bevande e alimenti sfusi, come tranci di torta, biscotti, etc, dovrà presentare al Comune la D.I.A. (ora SCIA) per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande; inoltre dovrà rispettare quanto previsto dalla propria normativa regionale di recepimento del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 109/92 e dal D.Lgs.
Dubbi Frequenti e Chiarimenti
Con l’arrivo dell’estate e l’inizio del grest si moltiplicano le richieste di aiuto nel preparare e fornire torte e dolci in genere fatti in casa come merende “sane” da offrire ai ragazzi o per vendere tali prodotti al fine di raccogliere fondi per finanziare le varie attività della parrocchia ed i progetti di beneficenza.
Spesso però sorge il dubbio sulla possibilità e legittimità o meno dello svolgimento di tale attività e ci si chiede se le torte delle mamme e delle nonne possano tranquillamente essere vendute fuori dalla chiesa o consumate in oratorio.
Innanzitutto è opportuno sgombrare il campo da equivoci che spesso portano a vietare tali attività “per non correre rischi”, come in molte scuole dove appunto vengono emesse circolari in cui si stabilisce che non è consentito portare dolci fatti in casa in occasione delle feste di compleanno ed è vietato vendere torte casalinghe all’interno della scuola.
In effetti è proprio vero il detto: “chi non fa non sbaglia”, ma a volte in tal modo si perdono delle vere opportunità.
Vediamo allora come si possono sciogliere i dubbi che sempre accompagnano tali iniziative e come ci si può districare tra le varie normative che regolano la materia della produzione e vendita di dolci.
La prima distinzione da fare è tra la produzione di dolci occasionale e non professionale e quella che invece ha tali requisiti.
Vendita vs. Commercio
DEVI DISTINGUERE la vendita dal commercio. La normativa amministrativa disciplina le attività commerciali e, RARAMENTE, le attività non imprenditoriali (vedi circoli ecc…). La vendita effettuata da NON IMPRENDITORE è attività libera, non soggetta ad adempimenti amministrativi nè sanitari (se svolta in ambito privato). Ovviamente se si chiede il suolo pubbliconoccorrerà la relativa concessione.
Notifica Sanitaria e SCIA
Ciò detto, anche in caso di evento al pubblico di carattere breve (ritengo ragionevole la soluzione ATS) di durata inferiore alle 24 ore appare assurdo l'onere di notifica sanitaria ….