Pasta Combino e l'Origine del Grano: Un'Analisi Approfondita

L'industria alimentare italiana, in particolare il settore della pasta, è costantemente sotto i riflettori per quanto riguarda l'origine delle materie prime utilizzate. La questione dell'etichettatura d'origine è diventata un tema centrale, influenzando le scelte dei consumatori e le strategie delle aziende. Questo articolo esplora la controversia legata alla pasta Combino prodotta per LIDL, analizzando le sentenze legali, le preferenze dei consumatori e le dinamiche di mercato che ne derivano.

La Sanzione a LIDL per Etichettatura Incompleta

Nel febbraio 2023, il TAR del Lazio ha confermato una sanzione di 1 milione di euro a LIDL, originariamente comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel dicembre 2019. La sanzione era dovuta a una pratica commerciale scorretta relativa all'etichettatura dell'origine della pasta secca a marchio "Italiamo", "Fusilli Pasta di Gragnano IGP" e "Combino".

L'AGCM aveva rilevato che, sebbene la pasta fosse prodotta in Italia con semola di grano duro, il grano duro utilizzato non era interamente di origine italiana. Questa informazione, pur presente sull'etichetta, era relegata al pannello laterale o al retro della confezione, in caratteri di dimensioni ridotte e in una posizione poco visibile. L'AGCM ha considerato questa pratica ingannevole, in quanto non evidenziava adeguatamente che i prodotti erano realizzati con grano non interamente italiano, inducendo così in errore il consumatore.

Il Rapporto tra Pratiche Commerciali Scorrette e Norme sull'Etichettatura

La sentenza del TAR del Lazio ha affrontato il rapporto tra le pratiche commerciali scorrette e le norme sull'etichettatura degli alimenti, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). La CGUE ha stabilito che la disciplina settoriale (in questo caso, le norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari) prevale sulla normativa generale (il Codice del Consumo italiano) solo in caso di "contrasto" insanabile.

Il "contrasto" si verifica quando le disposizioni comunitarie impongono ai commercianti obblighi "incompatibili" con quelli stabiliti dalla Direttiva 2005/29, senza lasciare margini di manovra. In assenza di un tale conflitto, le due discipline possono essere applicate parallelamente. Il TAR ha ribadito che la normativa sull'etichettatura e quella sulla tutela del consumatore sono complementari e non alternative, confermando la competenza dell'AGCM a valutare la scorrettezza di una pratica commerciale.

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La sentenza ha inoltre sottolineato che il rispetto della normativa settoriale non esaurisce gli obblighi di diligenza del professionista, il quale deve comunque garantire una completa informazione al consumatore, in linea con il principio di buona fede che ispira la normativa a tutela del consumatore.

L'Importanza dell'Origine per i Consumatori Italiani

Secondo i dati valutati dall'AGCM, l'origine della materia prima è un elemento particolarmente rilevante per i consumatori italiani nella scelta dei prodotti alimentari. È la variabile di scelta più considerata, superando persino il prezzo. Un'indagine demoscopica condotta da Ismea ha rivelato che il 78% dei consumatori intervistati si sente rassicurato dall'origine "100% italiana" del prodotto, percepita come garanzia di qualità, bontà e rispetto delle norme di sicurezza alimentare.

Questa attenzione all'origine si riflette nella diffusione di prodotti alimentari che riportano in etichetta richiami all'italianità, come bandiere italiane, indicazioni "made in Italy", "prodotto in Italia", "solo ingredienti italiani" e "100% italiano". Circa un quarto delle referenze alimentari vendute nei supermercati italiani presenta tali richiami, con una preponderanza dell'uso delle bandiere italiane.

Requisiti per l'Etichettatura d'Origine

La sanzione dell'AGCM, confermata dalla sentenza, evidenzia che, al di là del mero rispetto delle norme sull'etichettatura, l'enfasi sull'italianità del prodotto impone al professionista di controbilanciare tale enfasi con una più evidente e contestuale indicazione dell'origine del grano duro in etichetta.

Il Regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce che l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza di un prodotto deve essere fornita in modo da non indurre in errore il consumatore. Un esame delle disposizioni del Regolamento conferma che l'Autorità ha valutato correttamente l'importanza delle informazioni fornite sulla confezione del prodotto e la necessaria contestualità delle indicazioni di origine, che devono essere inserite nello stesso contesto visivo.

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La Nozione di "Ingrediente Primario"

La nozione di "ingrediente primario", definita all'art. 2, comma 2, lettera q), del Regolamento (UE) n. 1169/2011, si basa sia sul criterio quantitativo (l'ingrediente che rappresenta più del 50% dell'alimento) sia sul criterio qualitativo (l'ingrediente generalmente associato alla denominazione dell'alimento nella percezione dei consumatori).

Nel caso della pasta, il grano duro è considerato l'ingrediente primario, in quanto componente fondamentale del prodotto e generalmente associato al suo nome nella percezione dei consumatori. Pertanto, secondo la Corte, il produttore è tenuto a indicare l'origine del grano duro, anche se la semola e il prodotto alimentare (la pasta) sono entrambi prodotti in Italia.

Il Decreto Italiano sull'Etichettatura d'Origine del Grano Duro

Il Decreto Interministeriale del 26 luglio 2017, relativo all'"Indicazione di origine, in etichetta, del grano duro per la pasta di semola di grano duro", stabilisce che le indicazioni sull'origine (Paese di coltivazione del grano e Paese di molitura) devono essere apposte sull'etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Il TAR ha chiarito che la mancata adozione da parte della Commissione europea degli atti esecutivi di cui all'art. 26, par. 8, del Regolamento n. 1169/2011, non preclude allo Stato membro la possibilità di dettare, nel frattempo, una disciplina nazionale di etichettatura dell'origine della materia prima per la pasta di semola di grano duro, al fine di garantire maggiore sicurezza e trasparenza nei confronti dei consumatori.

Il decreto prevede espressamente che i nuovi requisiti non si applichino ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese terzo, garantendo la libera circolazione delle merci.

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Il "Consumatore Medio" e la Percezione Italiana

La nozione di "consumatore medio" si riferisce a un soggetto normalmente informato e ragionevolmente avveduto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in cui opera le proprie scelte. Nel caso di specie, le valutazioni dell'AGCM riguardano le scelte di acquisto dei consumatori nel mercato italiano, e la percezione dei consumatori italiani è stata correttamente presa in considerazione per valutare il potenziale impatto del messaggio sui comportamenti degli acquirenti.

Il Regolamento UE n. 1169/2011 prevede che esso stabilisca norme volte a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, "tenendo conto delle differenze nella percezione e nelle esigenze di informazione dei consumatori."

Chi Produce la Pasta Combino per LIDL?

Molti consumatori si interrogano sulla qualità e la provenienza dei prodotti a marchio del supermercato, chiedendosi chi si nasconda dietro le etichette dei prodotti a marchio proprio della grande distribuzione organizzata. La pasta venduta da LIDL con i suoi marchi, come Italiamo e Combino, è apprezzata per il suo rapporto qualità-prezzo.

Tra i principali produttori di pasta per i marchi Lidl figurano nomi importanti del settore come Pastificio Dibenedetto, situato ad Altamura in Puglia, noto per formati tipici regionali; Pastificio Liguori di Gragnano in Campania, famoso per la sua pasta trafilata al bronzo; e Pasta Zara.

La pasta Italiamo e Combino di Lidl unisce tradizione, convenienza e bontà grazie ai produttori che la realizzano. Questi produttori collaborano con Lidl per garantire un prodotto che rispetta standard elevati e utilizza spesso metodi tradizionali di lavorazione per mantenere gusto e consistenza autentici.

Il marchio di pasta Combino, si avvale della produzione dei pezzi da parte dell’importante pastificio italiano Fratelli Cellino, che li confeziona con il marchio Combino. Altri produttori includono Antonio Pallante, Pastificio Barbieri, Casa Milo, Pastificio Armando de Angelis e Grandi Pastai Italiani. La varietà dei produttori riflette la varietà dei formati di pasta offerti.

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