La vendita occasionale di dolci fatti in casa solleva spesso interrogativi sulla necessità di adempimenti burocratici e sul rispetto delle normative vigenti. Questo articolo mira a fare chiarezza sulla questione, analizzando i diversi scenari possibili e fornendo indicazioni utili per operare nel rispetto della legge.
Vendita Occasionale: Quando è Legale?
In Italia, la vendita di prodotti fatti in casa, inclusi i dolci, è legale solo in determinate circostanze. La legge non consente di fare reddito senza dichiararlo al fisco, e tutto ciò che costituisce un guadagno deve essere denunciato all’Agenzia delle Entrate.
Il Concetto di Occasionalità
La chiave per determinare se la vendita di dolci fatti in casa rientra nella legalità risiede nel concetto di occasionalità. L'attività non deve essere abituale, ma svolta in modo sporadico e non professionale.
Prodotti Realizzati per Hobby: Cosa Dice la Legge?
Creare oggetti per hobby e poi rivenderli è un’attività commerciale che non può essere svolta se non ci si mette in regola. Ciò non significa che sia sempre necessario aprire una partita IVA: è possibile dichiarare i propri redditi anche senza averne una.
Partita IVA: Quando è Necessaria?
Secondo la legge, per ogni attività economica autonoma svolta con costanza nel tempo è necessaria l’apertura di una partita IVA. Non occorre il requisito dell’esclusività: l’attività può anche essere secondaria rispetto a una principale, ma se è svolta abitualmente, in maniera professionale, occorre l’apertura della partita IVA.
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Valutazione Caso per Caso
La sussistenza dell’obbligo di aprire una partita IVA va valutata di caso in caso, in base al modo concreto con cui chi realizza prodotti fatti in casa decide di metterli in commercio. Non deve aprire una partita IVA chi vende i propri lavori artigianali una volta all’anno, durante la fiera del paese, mentre deve aprirla chi, pur essendo dipendente in banca, vende abitualmente i propri dipinti, magari pubblicizzandoli in internet.
Conseguenze dell'Apertura della Partita IVA
L’apertura della partita IVA ha conseguenze ben precise. Innanzitutto, il titolare dell’attività deve trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi, anche se non ne ha prodotti. Al momento dell’apertura, dovrà scegliere il codice Ateco idoneo a identificare la sua attività. Il titolare di partita IVA deve ovviamente emettere fattura per ogni vendita, indicando al suo interno il regime a cui ha aderito (forfettario, ordinario, ecc.). È necessario inoltre rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica così come stabilito dalla legge. Ai fini dell’obbligo dell’apertura della partita IVA non conta l’entità dell’incasso: anche introiti inferiori a 5mila euro possono costringere alla partita IVA, se l’attività è svolta abitualmente.
Vendita Senza Partita IVA: Come Essere in Regola
Se la vendita di prodotti fatti in casa non è abituale ma solo occasionale, non è necessario aprire una partita IVA. Ogni oggetto venduto, però, deve ugualmente essere dichiarato al fisco, mentre al cliente deve essere rilasciata una ricevuta.
Ricevute e Dichiarazione dei Redditi
Per la precisione, la ricevuta deve essere emessa al momento dell’incasso del corrispettivo; sulla stessa deve essere sempre apposta una marca da bollo da 2 euro, quando l’importo della vendita supera le 77,47 euro. In assenza di partita IVA, il reddito annuo va dichiarato nel quadro RL del Modello Redditi (o quadro D del 730), a titolo di compensi percepiti dalle vendite di oggetti homemade. Se la vendita di oggetti fatti in casa è solo una seconda attività, allora i redditi vanno dichiarati nel quadro dei redditi diversi. Se però chi ha venduto prodotti fatti in casa non ha altri redditi e quanto ricavato dalla cessione non supera la soglia dei 4.800 euro, v’è esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La Vendita di Cibo Fatto in Casa: Un Caso Particolare
La vendita di alimenti fatti in casa (dolci, conserve, marmellate, pane, ecc.) è soggetta a norme rigorose. Per gli oggetti artigianali (gioielli, abbigliamento, decorazioni, ecc.) valgono invece le regole generali sull’hobbismo.
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Requisiti e Normative Specifiche
Sempre più persone trasformano la propria passione o il proprio hobby in business. Vendere prodotti fatti in casa richiede il rispetto di diversi adempimenti fiscali. È necessario aprire la partita IVA? Purtroppo, in Italia non esiste ancora una disciplina specifica volta a regolamentare l’hobbistica. Per questo motivo, occorre spesso fare riferimento alle varie disposizioni regionali. Lo stesso art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 comunica di far riferimento a quanto emanato dalle singole regioni. Si definisce ufficialmente hobbista chi vende, baratta o scambia prodotti di modico valore, non superiore a 250 euro (ATTENZIONE: in alcune regioni tale limite scende fino ai 100 euro).
Aspetti Igienico-Sanitari e HACCP
Anche nel caso di vendita occasionale di dolci fatti in casa, è fondamentale prestare attenzione agli aspetti igienico-sanitari. Sebbene non sia sempre obbligatorio, è consigliabile seguire le buone pratiche di igiene e sicurezza alimentare per tutelare la salute dei consumatori.
Eventi e Somministrazione di Alimenti: SCIA e Autocontrollo
Un’azienda non alimentare che vuole organizzare un evento, aperto anche a non dipendenti, in cui si somministrano alimenti e bevande, necessita di SCIA temporanea e Manuale di Autocontrollo, anche nel caso in cui non ricavi alcun profitto da tale attività? Se si avvale di catering, è sufficiente che se ne occupi la ditta appaltata? Vero è che, stando alle indicazioni riportate nel considerando n. Tenuto conto di quanto sopra, e fatte salve eventuali specifiche disposizioni regionali, si consiglia in via generale al lettore di considerare anche gli eventi di somministrazione occasionali, quale quello accennato nel quesito, come soggetti alle regole di igiene.
Operatore del Settore Alimentare e Responsabilità
Per assicurare la conformità della somministrazione di alimenti alle previsioni normative, dovrà, innanzitutto, essere individuato l’operatore del settore alimentare di riferimento, identificabile - stando a quanto indicato dall’articolo 3, punto 3) del regolamento (CE) 178/2002 - nel soggetto sotto il cui controllo è svolta l’attività e che, conseguentemente, assume la responsabilità dell’adempimento dei relativi obblighi di igiene e sicurezza.
Adempimenti e Registrazione
Tra gli adempimenti di cui dovrà farsi carico l’operatore del settore alimentare figura, in primo luogo, la registrazione dell’attività ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 (la c.d. “notifica sanitaria”), realizzata attraverso l’apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) basata sui moduli unificati e standardizzati adottati con intese della Conferenza Stato-Regioni. Nell’ambito della somministrazione andrà, inoltre, garantita la rintracciabilità dei prodotti alimentari gestiti, secondo le modalità prescritte dall’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 e dalle relative Linee guida adottate con accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 2334 del 28 luglio 2005.
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Obblighi di Igiene e Piano di Autocontrollo HACCP
Da ultimo, è doveroso menzionare gli obblighi di rispetto dei requisiti generali di igiene e di predisposizione del piano di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, entrambi contemplati nell’ambito del regolamento (CE) 852/2004. Per la concreta implementazione di tali adempimenti, sarà opportuno che l’operatore si confronti con l’ASL territorialmente competente per individuare e condividere modalità di attuazione adeguatamente semplificate, che tengano conto della natura occasionale e limitata dell’iniziativa.
Regione Veneto: Esenzioni e Semplificazioni
Ferme le precedenti indicazioni di natura generale, nel caso specifico di un evento realizzato sul territorio della Regione Veneto assume significativo rilievo la deliberazione della Giunta regionale n. Al punto 2.1, lettera g) del documento, in particolare, si prevede espressamente l’esclusione dal campo di applicazione del regolamento (CE) 178/2002 e del regolamento (CE) 852/2004 per le “attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati (es. volontari, genitori, nonni, zii, vicini di casa, maestre, suore, alpini ecc.) nell’ambito di iniziative estemporanee occasionali (banchetti, feste, riunioni conviviali, attività di beneficenza e/o raccolta fondi, gazebo ecc.) nelle quali gli alimenti (dolci o altre pietanze) sono appositamente preparati sul posto o “in casa” per l’occasione e in quantitativi ridotti in quanto destinati al consumo da parte di una cerchia di persone limitata all’ambito delle relazioni familiari, scolastiche, parrocchiali e similari con chi li prepara e/o distribuisce. Si consiglia pertanto di valutare, previo opportuno confronto con l’Autorità competente, se la tipologia di evento da organizzare, per quanto riconducibile ad una realtà imprenditoriale e non meramente “privata”, possa comunque beneficiare di tale esenzione, a fronte della probabile analogia delle modalità di realizzazione. Tale guida, che si colloca nell’ambito di un progetto sperimentale volto a consentire una notevole riduzione degli oneri di autocontrollo, riguardante anche le attività di somministrazione, contempla infatti la sostituzione del c.d. “manuale HACCP” con l’applicazione di buone prassi di igiene, considerate maggiormente compatibili con la quotidianità delle piccole realtà aziendali.
Etichettatura e Informazioni al Consumatore
Anche se non sempre obbligatoria per le attività occasionali, l'etichettatura dei dolci fatti in casa è una buona pratica per tutelare i consumatori, soprattutto in caso di allergie o intolleranze alimentari.
Normativa Europea e Nazionale
Ci sono numerose norme europee, recepite dalla normativa nazionale, che si occupano della materia; si vedano, in proposito:
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 Legge di delegazione europea 2015” che, a decorrere dal 9 maggio 2018, ha abrogato il Decreto Legislativo 109/1992;
- il Regolamento europeo del 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’indicazione degli allergeni;
- il Regolamento CE 178/2002 sulla rintracciabilità degli alimenti e qualità dei prodotti.
Dati Obbligatori sull'Etichetta
In particolare, i dati del prodotto che devono essere visibili sull’etichetta degli alimenti pre-confezionati in base al Regolamento europeo sono i seguenti:
- denominazione legale alimento;
- lista ingredienti;
- allergeni che vengono utilizzati nella produzione o nella preparazione di un alimento, presente nel prodotto finale, anche se in forma modificata;
- quantità di un determinato ingrediente o categorie di ingredienti;
- quantità netta dell’alimento;
- data di durata minima o data termine di utilizzo;
- qualunque condizione particolare di conservazione e/o utilizzo;
- il nome e l’indirizzo dell’operatore professionale alimentare dell’alimento che viene commercializzato (o il nome dell’importatore se l’operatore professionale alimentare risiede al di fuori della UE);
- il luogo di origine o provenienza se richiesto previsto dall’articolo 26;
- istruzioni per l’uso;
- relativamente alle bevande contenenti più del 1,2% di alcool per volume, il reale grado alcolico per volume;
- dichiarazione nutrizionale.
Finalità della Normativa e Tutela del Consumatore
La normativa nazionale (D.Lgs 231/2017) provvede a sanzionare le violazione alle disposizioni del Regolamento suddetto e ad adeguare le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 alla normativa comunitaria disponendo, in particolare a tutela del consumatore, le modalità di indicazione obbligatoria degli allergeni per i prodotti non preimballati e per gli alimenti serviti dalle collettività.
Attività Casalinghe Non Organizzate: Esclusioni
Come per la produzione, tuttavia, anche la normativa europea in materia di etichettatura, rintracciabilità degli alimenti e indicazione degli allergeni vede come destinatari le imprese, restando dunque escluse dal suo ambito di applicazione le attività casalinghe non organizzate, come le abbiamo sopra individuate. Se è vero, dunque, che, secondo la normativa vigente, è necessario preconfezionare, etichettare gli alimenti prodotti e garantirne la rintracciabilità è altresì vero che tale obbligo sussiste per i prodotti alimentari posti in vendita o somministrati nell’ambito di un’attività imprenditoriale.
Precauzioni e Buon Senso
Diventa così non solo una questione di buon senso ma una vera e propria precauzione necessaria anche con riferimento ai dolci e prodotti offerti dalle mamme e dalle nonne, provvedere all’indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire una maggior tutela di tutti. Le allergie e le intolleranze alimentari sono infatti molto diffuse e occorre porre in essere tutte le cautele del caso per evitare sorprese spiacevoli non solo per chi consuma ma anche per chi ha preparato i dolci nella convinzione che “non fanno male a nessuno”.
Vendita Occasionale in Fiere e Mercatini
Il d.m. 4 agosto 1988, n. 375, che recava le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, all’art. 41, comma 11, prevedeva, in occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, la possibilità per il Sindaco di concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse erano valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, ed erano rilasciate esclusivamente a chi era iscritto nel registro esercenti il commercio e non erano sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, né a quelle previste dai piani comunali, né a quelle di cui all’art. 9 della legge n. Il d.lgs. n. 114/1998 non contempla più il rilascio di queste autorizzazioni temporanee e il Ministero delle Attività Produttive, con risoluzione n. 504334 del 17 aprile 2002, ha precisato che, se da un lato il d.lgs. n. 114/1998 non prevede più il rilascio di autorizzazioni temporanee, dall’altro tuttavia esclude dalla sua sfera di applicazione colui che esercita l’attività di vendita in maniera del tutto occasionale (cfr. art. 4, comma 1, lett. b), che fa rinvio all’esercizio professionale dell’attività, e all’art. 4, comma 2, lett.
Documentazione Necessaria per gli Hobbisti
Gli hobbisti che desiderano vendere le proprie creazioni ai mercatini sono tenuti a possedere tutta la documentazione necessaria per la vendita temporanea. La suddetta, infatti, deve essere esibita in caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine, come Polizia Municipale o Guardia di Finanza.
Temporary Shop: Un'Alternativa
Una valida alternativa alla partecipazione ai mercatini, è rappresentata dai temporary shop. Si tratta di un reale negozio temporaneo presso cui esporre gli oggetti frutto della propria creatività.
Vendita Online: Attenzione alle Regole
Oltre ai tradizionali canali di vendita, gli hobbisti possono avvalersi del web. E anche se apparentemente potrebbe essere la soluzione migliore, occorre prestare molta attenzione. Di fatto, un hobbista non può avvalersi di un proprio sito web per la vendita dei suoi prodotti.
Marketplace e Piattaforme Online
Esistono anche altre alternative. È il caso dei marketplace di esposizione come misshobby.com o etsy.com, ma anche dei più generici ebay.it e subito.it. Ciò che conta è che non siano mai esposti i prezzi di vendita. Va inoltre notato che se la vendita avviene tramite un sito e-commerce personale, o tramite piattaforme come Amazon, Etsy o social network, la normativa è ancora più severa. Non è permesso avere un sito web con prezzi e carrello senza partita IVA.
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.
Ruolo e Competenze del SUAP
Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi. Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.
Obiettivi e Struttura del Manuale SUAP
Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).
Sezioni dell’Opera
Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati. Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc. Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale.