Introduzione
La ricetta medica è un documento fondamentale che permette ai pazienti di accedere ai farmaci e alle prestazioni sanitarie necessarie. In Italia, esistono diverse tipologie di ricette, ognuna con caratteristiche e validità specifiche. Tra le più comuni troviamo la ricetta bianca e la ricetta rossa (o rosa), ma con l'avvento della digitalizzazione si è aggiunta anche la ricetta elettronica. Questo articolo ha lo scopo di fare chiarezza sulle differenze tra queste tipologie di ricette, fornendo una guida completa e aggiornata.
La Ricetta Dematerializzata: Un'Evoluzione del Sistema Sanitario
Introdotta inizialmente come misura emergenziale durante la pandemia, la ricetta dematerializzata è diventata una componente stabile del sistema sanitario italiano. Questo strumento semplifica il processo di prescrizione e dispensazione dei farmaci, riducendo i tempi e ottimizzando le risorse.
Dati Necessari e Scadenza
Il Sistema Tessera Sanitaria richiede l’inserimento di tutti i dati del paziente necessari anche per la ricetta rossa, come il numero identificativo, i dati dell’assistito, il medicinale o la prestazione richiesta, il quesito diagnostico e il codice di priorità. Come la ricetta rossa, anche la ricetta dematerializzata ha una scadenza di 30 giorni dall’emissione.
Verso un Futuro Elettronico
Nel corso del 2025, si prevede che tutte le prescrizioni mediche, sia del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che private, diventeranno esclusivamente elettroniche. Per distinguere le due tipologie, accanto al tradizionale Numero Ricetta Elettronica (NRE) utilizzato per le prescrizioni SSN, verrà introdotto il Numero Ricetta Bianca Elettronica (NRBE).
Base Normativa e Diffusione
La norma che descrive le caratteristiche della ricetta dematerializzata è il Decreto interministeriale del 2 novembre 2011, ma è stata la pandemia a dare un impulso significativo alla diffusione di questo strumento.
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Vantaggi e Sviluppi Futuri
L’introduzione della ricetta dematerializzata è stata accolta positivamente da medici e farmacisti, grazie alla semplificazione del lavoro e all’ottimizzazione delle risorse. Il Ministero della Salute sta lavorando alla dematerializzazione di altre prescrizioni, come i buoni per prodotti senza glutine per i celiaci. Si punta inoltre al superamento di ogni forma di supporto cartaceo, inclusi il promemoria con il numero di NRE.
Ricetta Rossa (o Rosa): Prescrizioni a Carico del SSN
La ricetta rossa, caratterizzata dai bordi rossi, è destinata alla prescrizione di farmaci e prestazioni medico-sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Chi può utilizzare il ricettario rosa?
Solo i medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN possono compilare la ricetta rossa, esclusivamente nell’ambito della loro attività di medici del SSN. Medici che svolgono attività libero professionale o ospedalieri che esercitano attività privata a pagamento non possono utilizzare il ricettario regionale in tale ambito, ma devono utilizzare la ricetta bianca.
Elementi Essenziali
La ricetta redatta sul "ricettario rosa" deve avere gli stessi elementi essenziali della "ricetta bianca", con l'aggiunta del nome e cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente. Questi elementi aggiuntivi sono necessari perché la ricetta serve anche al farmacista per farsi rimborsare dallo Stato il costo dei medicinali forniti.
Validità Territoriale
La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano, permettendo ai cittadini di ritirare i medicinali prescritti ovunque si trovino. Tuttavia, al di fuori della propria Regione di residenza, potrebbe essere necessario pagare l’intero importo, anche in caso di esenzione.
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Responsabilità e Pene
La ricetta a carico del SSN ha la natura giuridica di atto pubblico e il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con pene severe in caso di falsità.
Durata della Ricetta Rossa
La durata della ricetta rossa varia in base al tipo di prescrizione:
- Prescrizione farmaci: la ricetta ha una validità di 30 giorni.
- Prescrizioni per esami, analisi e visite specialistiche: a partire dal 1 gennaio 2024 la ricetta ha validità 6 mesi.
- Prescrizione per malattie croniche: è possibile prescrivere fino a 6 confezioni per ricetta (e non 2), fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia, a condizione che il farmaco sia stato già utilizzato dalla persona da almeno 6 mesi e sia specifico per la sua malattia cronica.
Ricetta Bianca: Prescrizioni a Carico del Paziente
La ricetta bianca è redatta da un medico, convenzionato o meno con il SSN, per prescrivere terapie, farmaci, esami e accertamenti le cui spese ricadono a carico del paziente.
Caratteristiche
Sulla ricetta bianca devono essere indicati: nome, cognome, codice fiscale e eventuale struttura di appartenenza e firma del medico, luogo e data. Può essere scritta a mano o tramite computer, purché sia chiara e leggibile.
Ricetta Bianca Elettronica
Dal 31 gennaio 2022, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia hanno attivato sul portale "Sistema Tessera Sanitaria" la possibilità per ogni medico di rilasciare la ricetta bianca in formato elettronico. La ricetta bianca elettronica riguarda tutti i medicinali con AIC vendibili al pubblico, inclusi i medicinali SOP e OTC.
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Validità e Ripetibilità
La "ricetta bianca" ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve. Alcuni farmaci, per il loro uso continuato, possono determinare stati tossici e vanno prescritti con una ricetta "non ripetibile", valida 30 giorni dalla data di compilazione.
Responsabilità e Pene
La "ricetta bianca" è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe rispetto alla ricetta rossa, anche se comunque non certo irrilevanti.
Durata della Ricetta Bianca
La durata della ricetta bianca varia a seconda della tipologia:
- Ricetta bianca ripetibile: validità di 6 mesi, utilizzabile fino a 10 volte.
- Ricetta bianca non ripetibile: validità di 30 giorni.
Ricetta Elettronica: La Dematerializzazione della Prescrizione
La ricetta elettronica è una versione dematerializzata della ricetta rossa, identificata da un numero univoco (NRE) che permette al farmacista di accedere direttamente alla prescrizione.
Vantaggi
La ricetta elettronica offre diversi vantaggi, tra cui il risparmio del costo della carta speciale, la possibilità di ritirare i farmaci in qualunque regione pagando solo il ticket previsto dalla propria regione di residenza e la possibilità di accedere alla prescrizione anche in assenza materiale della ricetta cartacea.
Eccezioni
Non sempre è possibile sostituire la ricetta rossa con quella elettronica. È necessario il rilascio della ricetta rossa per le seguenti prescrizioni: ossigeno, farmaci stupefacenti, sostanze psicotrope, farmaci in distribuzione per conto, farmaci che richiedono un piano terapeutico AIFA e farmaci prescritti al domicilio del paziente o in RSA.
Durata della Ricetta Elettronica
La durata della ricetta elettronica è la stessa della ricetta rossa: 30 giorni per i farmaci e 6 mesi per visite specialistiche ed esami diagnostici.
Ricetta Ripetibile e Non Ripetibile
Le ricette mediche, sia rosse che bianche, possono essere ripetibili o non ripetibili, a seconda del tipo di farmaco prescritto.
Ricetta Ripetibile
La ricetta ripetibile permette di acquistare il farmaco prescritto più volte in un determinato periodo. Per legge, una confezione di farmaco prescritta con ricetta ripetibile può essere venduta fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione del medico. Per i medicinali stupefacenti, invece, la ripetibilità è consentita per un periodo di 30 giorni e per non più di tre volte.
Ricetta Non Ripetibile
La ricetta non ripetibile può essere utilizzata una sola volta entro 30 giorni. È utilizzata per quei medicinali che con un uso prolungato potrebbero causare dei rischi per la salute.
Ricetta Limitativa
La ricetta limitativa è utilizzata per prescrivere farmaci la cui utilizzazione è limitata all'ambiente ospedaliero o a particolari categorie di medici specialisti.
Tipologie
Esistono due tipi di ricetta limitativa:
- Ricetta limitativa ripetibile (RRL): ha una durata di 6 mesi e permette di dispensare fino a dieci scatole, salvo diversa indicazione del medico.
- Ricetta limitativa non ripetibile (RNRL): ha una durata di 30 giorni e può essere usata per dispensare solo il numero esatto di confezioni prescritte dal medico.
Ricetta Ministeriale Speciale
La ricetta ministeriale speciale viene emessa per prescrivere farmaci utilizzati nel trattamento della tossicodipendenza, nella terapia del dolore, nelle cure palliative, quindi stupefacenti e sostanze psicotrope. Questa tipologia di ricetta ha validità di 30 giorni.
Il Ruolo del Farmacista
Il farmacista svolge un ruolo cruciale nella dispensazione dei farmaci e nella verifica della validità delle ricette.
Sostituzione del Farmaco
Il farmacista non può sostituire il farmaco prescritto dal medico se sulla ricetta è indicato l'avvertimento "farmaco non sostituibile". In caso contrario, il farmacista deve informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (generico) e l'assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca.
Situazioni di Emergenza
In situazioni di estrema necessità e urgenza, il farmacista può dispensare un farmaco anche in assenza di ricetta, ad esempio quando l'assistito è stato dimesso dall'ospedale il giorno precedente e necessita di un cortisonico iniettabile, oppure quando il paziente chiede un farmaco per il quale è già presente in farmacia una ricetta non anteriore a sei mesi, con la stessa prescrizione.
Casi Particolari
Prescrizione di Farmaci Stupefacenti
I farmaci stupefacenti vanno prescritti con la ricetta "a ricalco" (RMR), che contiene la prescrizione di medicinali per i quali la legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede specifiche modalità di distribuzione e di prescrizione. Tutti i medici sono abilitati a prescrivere i farmaci stupefacenti, ma esclusivamente tramite l'apposito ricettario distribuito dalle ASL.
Auto-Ricettazione
Dal punto di vista legale, nessuna norma vieta al medico di farsi una "auto-ricettazione" di farmaci o di analisi, fermo restando che deve trattarsi di una ricetta bianca, con oneri a suo carico. Tuttavia, dal punto di vista etico e deontologico è sempre meglio evitare di farlo ed è preferibile rivolgersi ad un collega.
Odontoiatri
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione, come analgesici-antinfiammatori, anestetici locali e antibiotici attivi sulla flora patogena del cavo orale. Non compete all'odontoiatra la prescrizione di farmaci per la terapia di malattie non odontoiatriche, salvo in caso di emergenze che possono comportare danno grave o imminente pericolo di vita per il paziente.
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