La storia de "Il Boss dei Panini" è un esempio affascinante di come il mondo del food e quello della moda possano scontrarsi in una battaglia legale per la proprietà di un marchio. Un caso che mette in luce le sfumature del diritto industriale, le strategie di branding e la percezione del consumatore.
L'Inizio della Contesa
Tutto ha inizio il 29 aprile 2016, quando la "Big Food Catering Industries di Paride Cocozza" deposita presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) una domanda di registrazione per il marchio "Il Boss dei Panini", con l'intenzione di utilizzarlo per servizi di ristorazione. Un'iniziativa imprenditoriale che, però, non passa inosservata.
L'Opposizione di Hugo Boss
La rinomata casa di moda tedesca Hugo Boss Trade Mark Management GMBH & Co. interviene immediatamente, presentando opposizione alla registrazione del marchio "Il Boss dei Panini". L'argomentazione principale è il potenziale rischio di confusione tra i due marchi, in base all'articolo 12, comma 1, lettera d del Codice della Proprietà Industriale. Hugo Boss teme che i consumatori possano associare il marchio "Il Boss dei Panini" al proprio brand, traendo in inganno o comunque creando un'associazione non desiderata.
La Prima Decisione dell'UIBM
Nel 2020, l'UIBM esamina attentamente le argomentazioni presentate da entrambe le parti e decide di accogliere l'opposizione di Hugo Boss, rigettando la domanda di registrazione del marchio "Il Boss dei Panini". L'Ufficio Brevetti e Marchi ritiene che sussista un rischio concreto di confusione tra i due marchi, dando ragione alla casa di moda tedesca.
Il Ricorso di Big Food
La Big Food Catering Industries non si arrende alla prima sconfitta e decide di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM. L'azienda di Paride Cocozza contesta la decisione iniziale, sostenendo che non vi sia un reale rischio di confusione tra il marchio "Il Boss dei Panini" e il brand Hugo Boss, considerando la diversità dei settori in cui operano le due aziende.
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Il Ribaltamento della Decisione
Il 18 ottobre 2021, la Commissione dei Ricorsi dell'UIBM ribalta completamente la situazione, accogliendo il ricorso di Big Food e rigettando integralmente l'opposizione di Hugo Boss. La Commissione ritiene che non sussistano i presupposti per un rischio di confusione tra i due marchi, dando il via libera alla registrazione de "Il Boss dei Panini".
L'Appello in Cassazione di Hugo Boss
Hugo Boss, però, non demorde e decide di portare la questione di fronte ai Supremi Giudici in Cassazione. La casa di moda contesta la decisione della Commissione dei Ricorsi, argomentando che il marchio "Boss" non possa essere considerato un marchio debole, soprattutto nel settore alimentare, dove non è né descrittivo né allusivo. Hugo Boss solleva anche la questione del carattere patronimico del marchio e del rischio di agganciamento (art. 12, comma 1, lettera e del Codice della Proprietà Industriale), ovvero la possibilità che "Il Boss dei Panini" sfrutti la notorietà del marchio Hugo Boss per trarne vantaggio.
La Cassazione Accoglie il Ricorso
La Cassazione accoglie il ricorso di Hugo Boss, ribadendo l'importanza di valutare attentamente tutti gli aspetti del caso. I giudici affermano che la Commissione dei Ricorsi avrebbe dovuto considerare il carattere patronimico del marchio "Boss" e la potenziale associazione con il noto marchio di moda. Inoltre, la Cassazione sottolinea il rischio di agganciamento, ovvero la possibilità che "Il Boss dei Panini" si avvantaggi della notorietà del marchio Hugo Boss.
Un Dettaglio Importante
Un aspetto cruciale della vicenda è che l'opposizione originaria di Hugo Boss si basava esclusivamente sul rischio di confusione tra i marchi (art. 12, comma 1, lettera d del Codice della Proprietà Industriale), e non sulla notorietà del marchio anteriore. Quest'ultima argomentazione, peraltro, avrebbe potuto essere rivendicata al massimo per prodotti di abbigliamento, e non per servizi di ristorazione.
Il Rinvio alla Commissione dei Ricorsi
A seguito della decisione della Cassazione, il caso viene rinviato nuovamente alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM, affinché questa valuti la questione alla luce dei rilievi sollevati dai Supremi Giudici.
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La Decisione Finale
La Commissione dei Ricorsi, investita nuovamente del caso, prende atto dei rilievi della Cassazione, ma conferma la propria posizione. I giudici amministrativi ritengono che, nel marchio "Il Boss dei Panini", la parola "Boss" non venga percepita come un patronimico, bensì come un prestito linguistico utilizzato in chiave ironica.
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