La ricetta medica è un documento fondamentale che permette ai cittadini di accedere ai farmaci necessari per la cura della propria salute. Redatta da un medico abilitato e iscritto all'Albo professionale, la ricetta autorizza il farmacista a dispensare uno o più medicinali al paziente. Questo articolo approfondisce le diverse tipologie di ricetta, la loro validità, le modalità di prescrizione e le responsabilità del medico e del farmacista.
Definizione e base giuridica
Una definizione ufficiale di "prescrizione medica" è fornita dal D.Lgs 24.04.2006 n. 219, noto come "Codice Comunitario dei medicinali per uso umano". L'articolo 1 definisce la ricetta medica come ogni ricetta rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali.
Tipi di ricetta medica
Esistono diverse tipologie di ricetta medica, ognuna con caratteristiche e finalità specifiche:
- Ricetta bianca: Utilizzata per la prescrizione di farmaci di fascia C, ovvero non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e quindi a totale carico del cittadino. Può essere ripetibile o non ripetibile.
- Ricetta rossa (o ricetta del SSN): Utilizzata per la prescrizione di farmaci di fascia A, rimborsabili dal SSN. Viene redatta su un ricettario regionale specifico ed è utilizzabile solo da medici dipendenti o convenzionati con il SSN nell'ambito della loro attività istituzionale.
- Ricetta elettronica (o dematerializzata): Sostituisce la ricetta rossa cartacea ed è identificata da un numero univoco (NRE). Consente di prescrivere farmaci di fascia A e di ritirarli in qualsiasi regione italiana pagando il ticket previsto dalla propria regione di residenza.
- Ricetta limitativa: Prescrive farmaci il cui utilizzo è limitato all'ambiente ospedaliero o a specifici specialisti. Richiede spesso un piano terapeutico.
- Ricetta ministeriale a ricalco (RMR): Utilizzata per la prescrizione di sostanze psicotrope e stupefacenti, come ansiolitici e farmaci per la terapia del dolore.
- Ricetta per farmaci stupefacenti: Utilizzata per la prescrizione di medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali stupefacenti, se prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore.
Ricetta bianca: caratteristiche e validità
La ricetta bianca, utilizzata per i farmaci non rimborsabili, può essere di due tipi:
- Ripetibile: Permette di dispensare il farmaco più volte, fino a un massimo di 10 volte in 6 mesi, salvo diversa indicazione del medico. Il farmacista restituisce la ricetta al paziente dopo ogni dispensazione.
- Non ripetibile: Permette di dispensare il farmaco una sola volta entro 30 giorni dalla data di compilazione. Viene utilizzata per farmaci che, con un uso prolungato, potrebbero causare rischi per la salute.
Sulla ricetta bianca devono essere indicati: nome, cognome, codice fiscale, eventuale struttura di appartenenza e firma del medico, luogo e data. La ricetta può essere scritta a mano o al computer, purché sia chiara e leggibile. Dal 31 gennaio 2022 è disponibile anche la ricetta bianca elettronica.
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Ricetta rossa: modalità di utilizzo e validità
La ricetta rossa, utilizzata per i farmaci rimborsabili dal SSN, deve contenere, oltre agli elementi essenziali della ricetta bianca, anche il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente. Questo perché la ricetta serve anche al farmacista per farsi rimborsare dallo Stato il costo dei medicinali forniti.
La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano, ma al di fuori della propria regione di residenza il paziente potrebbe dover pagare l'intero importo del farmaco, anche in caso di esenzione.
Sulla ricetta del ricettario regionale (rossa o elettronica) si possono prescrivere non più di 2 confezioni per farmaco. Per le persone con esenzione per malattia cronica si possono prescrivere fino a 6 confezioni per ricetta, fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia, a condizione che il farmaco sia stato già utilizzato dalla persona da almeno 6 mesi e sia specifico per la sua malattia cronica.
Ricetta elettronica: vantaggi e modalità di utilizzo
La ricetta elettronica presenta diversi vantaggi rispetto alla ricetta rossa cartacea, tra cui il risparmio del costo della carta speciale filigranata e la possibilità di ritirare i farmaci in qualsiasi regione italiana pagando il ticket previsto dalla propria regione di residenza.
Nei casi in cui ci fossero problemi di collegamento informatico, il paziente può comunque ritirare i farmaci utilizzando il promemoria cartaceo stampato dal medico. In questi casi, però, il farmacista è tenuto ad applicare il ticket previsto dalla regione in cui opera e non quello applicato dalla regione di residenza del paziente.
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Ricetta limitativa: farmaci e condizioni
La ricetta limitativa è necessaria per la prescrizione di farmaci la cui utilizzazione è limitata all'ambiente ospedaliero o a particolari categorie di medici specialisti. Questi farmaci riportano sulla confezione la dicitura: "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". In alcuni casi, è necessario anche un piano terapeutico rilasciato da centri ospedalieri o specialisti.
Ricetta per stupefacenti: regole e limitazioni
La ricetta per farmaci stupefacenti richiede l'utilizzo di un ricettario "a ricalco" (RMR) distribuito dalle ASL. Tutti i medici sono abilitati a prescrivere farmaci stupefacenti, ma devono utilizzare esclusivamente questo ricettario.
Per i medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali stupefacenti, se prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore, va utilizzato esclusivamente il ricettario RMR. Per i medicinali dell’allegato III-bis rimasti nella sezione A della tabella dei medicinali (forme farmaceutiche parenterali) prescritti per la terapia del dolore e per la prescrizione di medicinali ricollocati nella sezione D della tabella dei medicinali, in forma non iniettabile, si può utilizzare anche il ricettario rosa del SSN, in alternativa al RMR, ma non può mai essere utilizzata la ricetta bianca.
La ricetta è non ripetibile e viene ritirata dal farmacista.
Responsabilità del medico
Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto a:
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- Visitare il paziente e constatare l'esistenza di una patologia per la cui cura è necessario il farmaco.
- Informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali equivalenti (generici).
- Attenersi alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'Autorizzazione all'immissione in commercio.
- Informare adeguatamente il paziente sulle modalità di uso e somministrazione del farmaco, onde evitare rischi per la sua salute.
- Prestare la massima attenzione e diligenza nella prescrizione di farmaci, soprattutto quando sono a carico del SSN.
La prescrizione di un medicinale senza una visita adeguata espone il medico al rischio di incorrere nel reato di falso ideologico. In caso di falsità nella ricetta a carico del SSN, le pene sono molto severe, in quanto il medico assume la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Responsabilità del farmacista
Il farmacista ha il compito di:
- Verificare la validità della ricetta.
- Informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (generico), se il medico non ha indicato sulla ricetta la non sostituibilità del farmaco prescritto.
- Apporre il timbro della farmacia, l'indicazione della data di spedizione e del prezzo praticato sulla ricetta.
- Ritirare la ricetta non ripetibile e la ricetta per farmaci stupefacenti.
- Restituire la ricetta ripetibile al paziente dopo ogni dispensazione.
Il farmacista non può sostituire il farmaco prescritto dal medico se quest'ultimo ha indicato sulla ricetta l'avvertimento espresso "farmaco non sostituibile".
Prescrizione da parte di altri professionisti sanitari
La prescrizione di medicinali è attività tipica ed esclusiva del medico. Tuttavia, gli odontoiatri possono prescrivere i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione, ovvero quelli indicati per la terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, della mascella e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica.
Validità delle ricette estere
Una ricetta rilasciata da un medico italiano o da un medico di un altro Paese dell’Unione Europea (UE) è valida in tutti i Paesi UE. Tuttavia, la ricetta elettronica non viene accettata in tutti i Paesi UE, per cui è utile farsi rilasciare dal medico anche una copia cartacea. Un medicinale che si ritira in una farmacia di un Paese membro dell’UE con la prescrizione redatta in Italia, va pagato per intero al momento dell’acquisto.