Ricetta Medica: Guida Completa ai Modelli e alle Tipologie

La ricetta medica è un documento fondamentale, redatto da un medico abilitato, che permette al paziente di ottenere farmaci soggetti a prescrizione. Esistono diverse tipologie di ricette, ognuna con caratteristiche e utilizzi specifici. Questo articolo fornisce una panoramica completa dei vari modelli di ricetta medica, con un focus particolare sulla ricetta bianca, analizzandone le caratteristiche, la validità e le modalità d'uso.

Cos'è una Ricetta Medica?

La ricetta medica è un documento scritto, compilato da un medico chirurgo (laureato in Medicina e Chirurgia, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo professionale), che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati. La prescrizione medica è definita dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 come “ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali”.

Tipi di Ricetta Medica

Le prescrizioni mediche possono essere indicate in diverse modalità, che si traducono in differenti tipologie di ricette. Esistono diverse tipologie di ricette mediche, tra cui:

  • Ricetta rossa (o rosa)
  • Ricetta bianca
  • Ricetta elettronica
  • Ricetta ripetibile e non ripetibile
  • Ricetta limitativa
  • Ricetta per farmaci stupefacenti (ricetta ministeriale a ricalco)

Ricetta Rossa (o Rosa)

La ricetta rossa, così chiamata per la colorazione rossa dei bordi, appartiene al ricettario regionale ed è utilizzata esclusivamente per prescrivere i farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano in Fascia A. Può essere compilata soltanto dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN ed esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del SSN.

Validità e Uso:

  • Valida in tutte le farmacie del territorio italiano.
  • Nella propria Regione, permette di ritirare i farmaci gratuitamente o pagando una piccola quota di compartecipazione o ticket.
  • Fuori dalla Regione di residenza, si paga l’intero importo, anche in caso di esenzione.
  • Sulla ricetta rossa si possono prescrivere non più di 2 confezioni per farmaco, ad eccezione delle persone con esenzione per malattia cronica, per le quali si possono prescrivere fino a 6 confezioni per ricetta, fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia.

Chi può usare il ricettario rosa?

I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN. Non possono, quindi, prescrivere sul "ricettario rosa" i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN.

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Ricetta Bianca

La ricetta bianca, a prescindere dal reale colore della carta, è quella che il medico compila sul proprio ricettario personale per prescrivere medicinali di Fascia C, ovvero non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma completamente a carico del cittadino. È utilizzata per quei medicinali che, pur essendo a carico del cittadino, richiedono la prescrizione medica.

Caratteristiche Essenziali:

  • Nome, cognome, codice fiscale ed eventuale struttura di appartenenza del medico.
  • Firma autografa del medico.
  • Luogo e data.
  • Nome del farmaco o del principio attivo.

Validità e Ripetibilità:

  • Validità massima di 6 mesi dalla data di compilazione.
  • Ripetibile fino a 10 volte, salvo diversa indicazione del medico o per specifiche categorie di farmaci (es. ormoni, ansiolitici) per i quali il periodo di validità può essere più breve.
  • Se il medico prescrive più di una confezione per farmaco, la ricetta diventa non ripetibile.
  • La ricetta bianca che prescrive farmaci soggetti a prescrizione non ripetibile, invece, può essere utilizzata una sola volta entro 30 giorni.

Ricetta Bianca Elettronica:

Dal 31 gennaio, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia hanno attivato sul portale “Sistema Tessera Sanitaria” la possibilità per ogni medico di rilasciare la ricetta bianca in formato elettronico, secondo specifiche tecniche stabilite a livello nazionale. La ricetta bianca elettronica riguarda tutti i medicinali con AIC vendibili al pubblico, con le eventuali limitazioni previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Su ricetta bianca elettronica potranno essere indicati anche medicinali con AIC non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC).

Come deve essere scritta?

Non necessariamente a mano. La ricetta può essere scritta a mano, ma anche tramite computer: l’importante è che sia chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti od equivoci per il paziente o il farmacista. Anzi, a questo scopo, è senz’altro preferibile utilizzare il computer. Quello che conta è che la firma deve sempre essere autografa e in originale.

Ricetta Elettronica (o Dematerializzata)

Sempre più spesso la ricetta elettronica o dematerializzata sostituisce la ricetta rossa cartacea. Si tratta di una vera e propria ricetta virtuale identificata da un numero univoco (NRE) che il medico compila al computer usando uno specifico programma del Servizio Sanitario della Regione, inserendo le stesse informazioni richieste dalla ricetta rossa cartacea.

Vantaggi:

  • Risparmio del costo della carta speciale filigranata.
  • Possibilità di ritirare i farmaci in qualunque regione pagando il ticket previsto dalla propria regione di residenza.
  • In caso di problemi di collegamento informatico, si può utilizzare il promemoria cartaceo stampato dal medico.

Funzionamento:

  • Il medico genera in formato elettronico le prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, con le stesse modalità previste per la ricetta di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  • La ricetta elettronica riporta il codice fiscale del paziente, la prestazione, la data della prescrizione e le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.
  • Il medico rilascia al paziente un "promemoria".
  • All'acquisto del farmaco, la farmacia invia i dati della ricetta bianca dematerializzata al sistema Sac/ Sar, che verifica anche le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco prescritto.

Ricetta Ripetibile e Non Ripetibile

La ricetta bianca, come la ricetta rossa, può essere ripetibile o non ripetibile:

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  • Ripetibile: Permette di dispensare il farmaco più volte alla stessa persona in un certo periodo. Per legge, una confezione di farmaco prescritta con ricetta ripetibile può essere venduta fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte del medico. Se il medico prescrive più confezioni, la ripetibilità decade.
  • Non Ripetibile: Serve a prescrivere un farmaco, in quantità sufficiente per la terapia, da ritirare una sola volta entro 30 giorni. È utilizzata per quei medicinali che con un uso prolungato potrebbero causare dei rischi per la salute.

Ricetta Limitativa

È la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali la cui utilizzazione è limitata all’ambiente ospedaliero e che riportano sulla confezione la dicitura: "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". È pure una ricetta "limitativa" quella che prescrive farmaci vendibili al pubblico, ma solo dietro piano terapeutico di centri ospedalieri o di particolari categorie di medici specialisti.

Ricetta per Farmaci Stupefacenti (Ricetta Ministeriale a Ricalco - RMR)

La ricetta ministeriale a ricalco (RMR) è utilizzata per prescrivere sostanze psicotrope e stupefacenti, come ansiolitici e farmaci per la terapia del dolore. Questi farmaci sono attivi sul sistema nervoso e possono modificare lo stato psicofisico della persona. La ricetta è non ripetibile e viene ritirata dal farmacista. Tutti i medici sono abilitati a prescrivere farmaci stupefacenti tramite l'apposito ricettario distribuito dalle ASL.

Prescrizione:

  • I medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali stupefacenti, se sono prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore, vanno prescritti esclusivamente con il ricettario “a ricalco” (RMR).
  • Per i medicinali dell’allegato III-bis rimasti nella sezione A della tabella dei medicinali (forme farmaceutiche parenterali) prescritti per la terapia del dolore e per la prescrizione di medicinali ricollocati nella sezione D della tabella dei medicinali, in forma non iniettabile, si può utilizzare anche il ricettario rosa del SSN, in alternativa al RMR, ma non può mai essere utilizzata la ricetta bianca.

Responsabilità e Falsità

La prescrizione di un medicinale presuppone che il medico abbia visitato il paziente e abbia riscontrato l’esistenza di una patologia per la cui cura è necessario il farmaco prescritto nella ricetta. La prescrizione di un medicinale effettuata senza constatare personalmente l’esistenza di una patologia espone il medico al rischio di incorrere nel reato di falso ideologico.

La ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con pene molto severe in caso di falsità. La "ricetta bianca", invece, è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe, anche se comunque non certo irrilevanti.

Il Ruolo del Farmacista

Il farmacista non può sostituire il farmaco prescritto dal medico con un altro farmaco se il medico ha indicato sulla ricetta l’avvertimento espresso "farmaco non sostituibile". Se questa indicazione non c’è, il farmacista per legge deve informare l’assistito dell’eventuale esistenza di un farmaco equivalente (cosiddetto "generico") avente il medesimo principio attivo e l’assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca.

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In casi di estrema necessità e urgenza, il farmacista può consegnare all’assistito, anche in assenza di prescrizione medica, i farmaci che di norma avrebbero bisogno della ricetta medica.

Regole Specifiche per gli Odontoiatri

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione, come analgesici-antinfiammatori, anestetici locali e antibiotici attivi sulla flora patogena del cavo orale. La prescrizione di farmaci da parte degli odontoiatri liberi professionisti deve necessariamente avvenire su "ricetta bianca" (con costo a carico dell’assistito), mentre gli odontoiatri dipendenti del SSN o specialisti ambulatoriali interni possono prescrivere i farmaci in fascia A sul ricettario del SSN.

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