Ricette mediche: Guida completa al loro funzionamento

Ognuno di noi, nel corso della vita, si è trovato a maneggiare una ricetta medica, rilasciata dal medico di medicina generale (MMG), dal pediatra di libera scelta o da un medico specialista. Tuttavia, il mondo delle ricette mediche può apparire complesso e generare confusione. Un tempo, la distinzione era netta: ricette rosse (o rosa), compilate a mano dal medico di base o dal pediatra, e ricette bianche, redatte dallo specialista privato. Con la ricetta rossa, si poteva accedere direttamente in farmacia o in una struttura medico-sanitaria per ottenere farmaci, esami o prestazioni, pagando l'eventuale ticket. Con la ricetta bianca, si avevano due opzioni: se il farmaco o la prestazione erano coperti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), si richiedeva al proprio MMG di trascrivere la prescrizione sulla ricetta rossa; altrimenti, ci si organizzava privatamente, sostenendo integralmente i costi.

Negli ultimi anni, il sistema è evoluto con l'introduzione di nuove tipologie di ricette e processi di dematerializzazione. Questo articolo si propone di fare chiarezza sul tema delle ricette mediche, esplorando le diverse tipologie, le modalità di utilizzo e le recenti innovazioni.

Cos'è una ricetta medica?

La ricetta medica, come definita dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è "ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali". Si tratta di un documento attraverso il quale il medico indica il trattamento farmacologico, l'esame clinico e/o diagnostico, o la prestazione medica specialistica a cui il paziente deve accedere. Tali prestazioni possono essere erogate a carico del SSN o del paziente, in base alle Note AIFA e ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Quante tipologie di ricetta esistono?

Le ricette mediche si distinguono in diverse tipologie, ognuna con caratteristiche e modalità di utilizzo specifiche:

  • Ricetta rossa (o rosa)
  • Ricetta bianca
  • Ricetta elettronica
  • Ricetta ripetibile e ricetta non ripetibile
  • Ricetta limitativa
  • Ricette ministeriali speciali

Analizziamo ciascuna di queste tipologie nel dettaglio.

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1. Ricetta Rossa (o Rosa)

La ricetta rossa, caratterizzata dai bordi rossi, è destinata alla prescrizione di farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del SSN. Sono autorizzati a emettere ricette rosse i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni e i medici dipendenti del SSN. Pertanto, i medici non dipendenti o convenzionati con il SSN non possono prescrivere farmaci o prestazioni mediche sul ricettario rosa.

I blocchetti contenenti i moduli, stampati su una particolare filigrana realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, vengono consegnati direttamente dall'ASL territoriale di competenza ai medici autorizzati. La ricetta rossa può essere compilata a mano o al computer ed è stata parzialmente dematerializzata a partire dal 2016. Le ragioni di questa dematerializzazione risiedono sia nell'ottimizzazione del processo che nella riduzione dei costi di produzione, dato che il costo del modulo stampato su carta speciale si aggirava in media sui 400 milioni di euro all'anno.

2. Ricetta Bianca

La ricetta bianca è la prescrizione medica emessa da un medico privato, non convenzionato con il SSN, e quindi non autorizzato all'utilizzo della ricetta rossa. Si tratta, di fatto, delle ricette prodotte dai medici specialisti, le cui prestazioni sono interamente a carico del paziente. Anche i medici dell'ASL e convenzionati possono emettere ricette bianche, se ritengono necessario prescrivere farmaci o prestazioni non coperte dal SSN.

Il medico può indicare sulla ricetta bianca anche farmaci o prestazioni coperte dal SSN, che dovranno poi essere prescritti dal medico di medicina generale o dal pediatra. Ad esempio, se un farmaco prescritto su ricetta bianca fosse coperto dal SSN, non si potrebbe usufruire del sostegno pubblico recandosi in farmacia con tale ricetta, e si dovrebbe pagare l'intero costo del prodotto.

La ricetta bianca può essere stampata su carta di qualsiasi tipo, ma nella maggior parte dei casi i medici utilizzano classici blocchi di fogli bianchi, sui quali devono essere riportati i dati del medico, la firma e il timbro. Può essere scritta a mano o al computer.

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3. Ricetta Elettronica

La ricetta elettronica è una evoluzione della ricetta rossa, introdotta nel 2016 per dematerializzare le prescrizioni mediche a carico del SSN e ridurre i costi. Non si tratta semplicemente di una ricetta rossa stampata al computer, ma di un formato specifico, in formato A5, prodotto dai medici autorizzati all'emissione di ricette rosse.

Il medico, tramite un software dedicato, compila la ricetta e stampa un promemoria che consente al paziente di recarsi in farmacia o presso la struttura convenzionata. La prescrizione viene registrata telematicamente in un database, accessibile agli enti autorizzati tramite il Numero di Ricetta Elettronica (NRE).

La ricetta elettronica ha portato numerosi vantaggi, tra cui:

  • Parziale dematerializzazione, con la riduzione dell'emissione di ricette rosse su carta filigranata e il relativo risparmio economico.
  • Possibilità di accedere alla prescrizione anche senza la ricetta cartacea, purché si sia in possesso del NRE.
  • Validità su tutto il territorio nazionale, a differenza della ricetta rossa tradizionale, che è valida solo nella regione di residenza.

Tuttavia, non sempre è possibile sostituire la ricetta rossa con quella elettronica. È necessario il rilascio della ricetta rossa per le seguenti prescrizioni:

  • Ossigeno
  • Farmaci stupefacenti
  • Sostanze psicotrope
  • Farmaci in distribuzione per conto
  • Farmaci che richiedono un piano terapeutico AIFA
  • Farmaci prescritti al domicilio del paziente o in RSA

4. Ricetta Ripetibile (R.R.) e Ricetta Non Ripetibile (R.N.R.)

La ricetta rossa e quella elettronica possono essere sia ripetibili che non ripetibili. La ricetta ripetibile consente la ripetizione della vendita del farmaco per un periodo non superiore a 6 mesi e comunque per non più di 10 volte, salvo diversa indicazione del medico. Per i medicinali stupefacenti, la ripetibilità è consentita per un periodo di 30 giorni e per non più di tre volte. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità.

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La ricetta non ripetibile può essere utilizzata una sola volta e ha una validità di 30 giorni, escluso quello di redazione. Questa tipologia di ricetta si riferisce in particolare ai medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e a quanto riportato nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale.

5. Ricetta limitativa

I medicinali soggetti a ricetta medica limitativa sono quelli la cui prescrizione o utilizzazione è limitata a taluni medici o ambienti. Sono autorizzati a emettere questa tipologia di ricetta solo i centri ospedalieri o gli specialisti, in relazione alle seguenti categorie di farmaci:

  • Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero, con la dicitura "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico" sulla confezione.
  • Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti. Sulla ricetta deve essere indicato il centro o lo specialista che ha elaborato la diagnosi, e può essere utilizzata solo una volta.
  • Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio.

Dematerializzazione delle ricette: un processo in continua evoluzione

Il percorso di dematerializzazione delle ricette, iniziato circa 20 anni fa, ha subito una forte accelerazione con l'emergenza pandemica, culminando con l'estensione della digitalizzazione alle "ricette bianche" grazie al Decreto MEF del 30 dicembre 2020.

I principali passaggi di questo processo sono:

  • D.L n. 269 del 30 settembre 2003: Istituzione del sistema nazionale per il monitoraggio della spesa sanitaria "Tessera Sanitaria".
  • Decreto del MEF del 2 novembre 2011: Istituzione della ricetta dematerializzata per le prescrizioni a carico del SSN, con l'avvio della graduale sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta elettronica.
  • Ordinanza del capo della protezione civile n. 651/2020: Possibilità di inviare il promemoria della ricetta elettronica tramite SMS, email o altre applicazioni di messaggistica.
  • Decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: Estensione della prescrizione elettronica anche ai farmaci non a carico del SSN (ricette "bianche").

La ricetta elettronica prevede l'eliminazione del supporto cartaceo nell'intero iter, dalla prescrizione del medico all'erogazione della prestazione, fino al controllo e alla rendicontazione. Il medico genera la ricetta elettronica tramite il Sistema Tessera Sanitaria, che la memorizza e la identifica con un codice univoco nazionale (NRE).

A partire dal 17 marzo 2023, le farmacie possono visualizzare le ricette dei pazienti consultando il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) tramite il proprio gestionale, semplificando ulteriormente il processo e riducendo il consumo di carta.

Criticità e nuove sfide

Nonostante i numerosi vantaggi in termini di efficienza, riduzione di errori e maggiore tracciabilità delle cure, la completa digitalizzazione delle ricette presenta anche alcune criticità. Le persone anziane o meno avvezze all'uso delle tecnologie digitali potrebbero incontrare difficoltà nell'accedere alle prescrizioni elettroniche. Per questo motivo, la normativa non prevede sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di prescrizione elettronica e lascia alle Regioni il compito di vigilare sulla sua applicazione.

Un'altra criticità riguarda la proliferazione di società (providers) che, tramite app, offrono servizi ai pazienti, occupandosi dell'acquisto dei farmaci. Questo solleva questioni relative alla dispensazione dei farmaci, che deve avvenire in presenza e con l'assistenza "personale e diretta" del farmacista in tutte le fasi, dalla spedizione della ricetta alla consegna del farmaco al paziente. Inoltre, la delega che il paziente effettua in favore del provider potrebbe favorire fenomeni di accaparramento delle prescrizioni e di condizionamento nella scelta della farmacia.

Infine, la possibilità di acquistare farmaci a distanza è attualmente prevista solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione (Sop) e i farmaci da banco (Otc), e non per i farmaci che necessitano di ricetta medica.

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