Etichettatura della Marmellata di Albicocche: Normativa e Guida Completa

L'etichetta è lo strumento di comunicazione delle caratteristiche del prodotto alimentare. Chiarezza del messaggio e coerenza con le proprietà ne rappresentano gli elementi chiave. Comprendere la normativa sull'etichettatura della marmellata di albicocche è fondamentale per i produttori, i rivenditori e i consumatori. Questo articolo fornisce una guida completa alla normativa vigente, con particolare attenzione alle definizioni, ai requisiti di etichettatura e alle informazioni che devono essere fornite al consumatore.

Introduzione

Nel corpo normativo dedicato all’etichettatura degli alimenti, considerata la delicatezza delle tematiche, il legislatore ha individuato delle regole di relazione tra il sistema produttivo ed il consumatore finale, basate sul principio di lealtà e corretta informazione. L’obiettivo è duplice, da un lato la tutela del consumatore in grado, grazie agli strumenti informativi resi disponibili dall’etichetta, di compiere scelte consapevoli; dall’altro, generare un più elevato grado di fiducia nel sistema di produzione e nella correttezza delle leggi che lo regolano. Gli operatori diventano gestori delle informazioni e della lealtà relazionale. Le regole sulla materia specificano quanto si deve dire in etichetta e quanto non si può dire a meno di creare aspettative fuorvianti circa le proprietà o gli effetti dell’alimento. Il consumatore ha così l’opportunità di valutare l’insieme delle informazioni oggettive e qualificanti, gli organi di vigilanza di risalire al produttore e verificarne la coerenza con quanto effettuato in concreto.

Quadro Normativo di Riferimento

Il fondamento legislativo è rappresentato a livello nazionale dal Decreto L.vo n. 109 del 1992, a livello comunitario dalla Direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000. La normativa di riferimento per l'etichettatura degli alimenti è il Regolamento UE 1169/2011, che stabilisce i requisiti generali per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Per quanto riguarda specificamente le marmellate, confetture, gelatine e creme di marroni, il decreto legislativo di riferimento è il D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, che recepisce la direttiva 2001/113/CE.

Etichettatura: Definizione

Dal punto di vista normativo l’etichettatura è definita come: “l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo”.

Definizioni Chiave: Marmellata, Confettura e Altro

La normativa europea distingue chiaramente tra marmellata, confettura, gelatina e crema di marroni. È importante comprendere queste definizioni per etichettare correttamente i prodotti a base di frutta.

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  • Marmellata: Per regolamento europeo non si chiama marmellata ma confettura. Se su un barattolo vedete la scritta “marmellata”, significa che questa deriva dagli agrumi. Arancio, pompelmo, cedro, queste sono marmellate. La marmellata deve necessariamente essere di agrumi e dentro non devono esserci meno di 200 grammi di frutta (per chilo di prodotto). Il resto può essere zucchero.

  • Confettura: Se la volete di pesche, di albicocche, di ciliegie, è una confettura. E' una mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Nella confettura normale la frutta deve essere minimo 350 grammi su un chilo di prodotto e può essere anche frullata, ridotta a purea.

  • Confettura Extra: Oltre a “confettura di ciliegie” o “confettura di more” si può scrivere anche confettura extra: nella extra questo non si può fare, e la frutta deve essere minimo 450 grammi. Per cui la confettura extra avrà un sapore più intenso e sarà tendenzialmente meno dolce di quella normale, per chi preferisce sentire in bocca l’aroma di frutta. La confettura EXTRA è una mescolanza gelificata ottenuta dalla lavorazione della polpa NON concentrata di uno o più frutti (con una quantità mediamente ≥45% di polpa di frutta), ma si fa eccezione per la confettura EXTRA "senza semi" di: lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi, che può essere ricavata parzialmente o totalmente dalla purea NON concentrata.

  • Gelatina: La gelatina è a base di frutta, ortaggi o agrumi, ma a partire dal loro succo.

  • Crema di Marroni: Segue le indicazioni specifiche per la filiera del D. Lgs.

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Quantità di Frutta

Le quantità minime di frutta utilizzata per la produzione di confetture e confetture extra sono stabilite dalla normativa. Ad esempio, per la confettura extra, la quantità minima di frutta utilizzata per ottenere 100 grammi di confettura extra è 45 grammi. Tale valore è il minimo, se ne può utilizzare di più.

Zuccheri

Secondo la normativa, gli zuccheri totali, intesi come somma di quelli naturali già presenti nella frutta e di quelli aggiunti in fase di preparazione, devono essere almeno pari al 45%.

Indicazioni Obbligatorie in Etichetta

L'articolo 9 del Regolamento UE 1169/2011 elenca le indicazioni obbligatorie che devono essere presenti sull'etichetta dei prodotti alimentari, tra cui:

  1. Denominazione dell'alimento: Deve essere specifica e non indurre in errore il consumatore. Ad esempio, "Marmellata di albicocche" o "Confettura extra di albicocche". Per i prodotti a denominazione, andranno indicati anche Designazione di Origine e la dizione D.O.P. E’ intesa come il nome del prodotto, e non il marchio o la denominazione di fantasia. La denominazione di vendita è definita dalla legge o consacrata dall’uso. Quindi, il prodotto dovrà sempre riportare, a seconda dei casi marmellata, pasta, specialità alimentare, confettura, ecc.
  2. Elenco degli ingredienti: Gli ingredienti devono essere elencati in ordine di peso decrescente, preceduti dal termine "Ingredienti". Disposti in ordine di peso decrescente devono essere preceduti dal termine “Ingrediente”, ed indicati con il nome specifico (farina di frumento duro, pomodoro, albicocche, ecc.). Regola di eccezione riguarda le categorie incluse nell’allegato I e allegato II Sez. gruppi di ingredienti, quali ad es. additivi da indicare con il nome della categoria (es. Conservanti o Coloranti) e dal nome specifico o dal codice CE (es. Anche l’acqua aggiunta al prodotto viene considerata come ingrediente e pertanto ne deve essere riportato il quantitativo in etichetta.
    • Nel caso di miscugli di frutta, ortaggi, funghi, spezie e piante aromatiche, in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo «in proporzione variabile».
    • Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 % nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri.
    • Qualora si utilizzi un ingrediente composto (es. pasta di nocciole, che a sua volta si compone di zucchero, nocciole, olio di palma, olio di girasole, lecitina e vaniglia), vanno specificati in dettaglio i suoi costituenti. quando l’ingrediente è un prodotto alimentare per il quale la normativa comunitaria non ne rende obbligatoria l’elencazione degli ingredienti (es.
  3. Allergeni: La presenza di ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze alimentari deve essere evidenziata nell'elenco degli ingredienti. Sono 14 classi di sostanze allergeniche, elencate nell’ Allegato II del regolamento UE 1169/2011.Elencati nell’allegato II - Sezione III del D.L.vo 109/1992. Se presenti nel prodotto finito, indipendentemente dalla quantità, devono essere indicati secondo le modalità di seguito riportate.
    • Caso 1. Se il nome dell’allergene figura nella denominazione di vendita o nell’elenco degli ingredienti, nessuna ulteriore indicazione è richiesta (Es. Pasta all’uovo)
    • Caso 2. Se il nome dell’ingrediente derivato da un allergene non porta alcun riferimento ad esso, occorrerà integrare il nome per rendere evidente la presenza dell’allergene: caseine (da latte), lecitine (di soia), amido (di frumento).
    • Caso 3. In relazione a quest’ultimo caso, se l’allergene è già menzionato come ingrediente, non viene richiesta l’integrazione di cui al caso 2: Ad esempio il caso di - pasta fresca con ripieno di grana padano e prosciutto (pasta: farina di grano tenero; uova 20%; ripieno: grana padano 10%, latte, conservante lisozima, caglio, sale, prosciutto 5%).
  4. Quantità di determinati ingredienti (QUID): L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti è richiesta quando l’ ingrediente o la categoria di ingredienti figura nella denominazione del prodotto, è evidenziato in etichetta mediante parole o immagini, o è essenziale per caratterizzare un prodotto e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.
    • Nei prodotti alimentari che, durante il processo di produzione, subiscono un calo peso dovuto alla perdita di acqua la % dell’ ingrediente, ove richiesta, viene calcolata rispetto al prodotto finito.
    • Qualora, a seguito del processo di produzione, si verifica un calo peso dovuto ad evaporazione di acqua tale per cui la % dell’ ingrediente caratterizzante, calcolata sul prodotto finito, è superiore al 100%, il QUID deve essere espresso in maniera differente, ovvero come grammi dell’ ingrediente in questione utilizzato per ottenere 100 grammi di prodotto finito.
    • La quantità degli ingredienti volatili aggiunti al momento della preparazione deve essere calcolata rispetto al peso del prodotto finito.
  5. Quantità netta: Deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti.
  6. Termine minimo di conservazione o data di scadenza: Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare mantiene le sue proprietà in adeguate condizioni di conservazione; si indica con “da consumarsi preferibilmente entro” quando la data prevede l’indicazione del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi. Se i prodotti preconfezionati sono rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro” seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui compare l’informazione.
  7. Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego: Sia prima dell’ apertura della confezione che dopo, se necessario.
  8. Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare: Come definito all’articolo 8, paragrafo 1. E’ intesa la sede legale del distributore, nel caso, anche fabbricante o confezionatore. L’indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento può essere omessa quando è la stessa sede del fabbricante, commercializzatore o confezionatore. In pratica, il produttore (o confezionatore) ed il commercializzatore coincidono. Ciò avviene quando un’impresa produttrice (o confezionatrice) dispone di un unico stabilimento allo stesso indirizzo della sede legale o sociale. L’azienda che commercializza un prodotto realizzato da terzi può omettere il nome del fabbricante ma deve comunque indicare l’indirizzo dello stabilimento.
  9. Paese d'origine o luogo di provenienza: Ove previsto. La designazione dell’origine, prevista obbligatoriamente per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine, corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Inoltre qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio, la designazione dell’origine reca la seguente dicitura: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato) da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».
  10. Istruzioni per l'uso: Nei casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento.
  11. Titolo alcolometrico volumico effettivo: Per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume.
  12. Dichiarazione nutrizionale: È obbligatoria e deve includere il valore energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Dichiarazioni Aggiuntive Obbligatorie

Per categorie specifiche di prodotti, si devono riportare delle dichiarazioni obbligatorie aggiuntive, oltre a quelle sopra descritte. Vi sono molti casi in cui bisogna inserire le dichiarazioni aggiuntive la maggior dei quali sono riportati nell’ Allegato III del Regolamento UE 1169/2011. Tuttavia, vi sono anche dichiarazioni aggiuntive stabilite da norme specifiche.

Dichiarazioni Aggiuntive da Riportare Vicino alla Denominazione del Prodotto

  • Alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008: La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i».
  • Alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008: La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indicazione «con zucchero/i ed edulcorante/i».
  • Alimenti contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008: L’etichetta deve riportare la dicitura: «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti soltanto mediante riferimento al numero E. L’etichetta deve riportare la dicitura: «contiene una fonte di fenilalanina» quando l’aspartame/sale di aspartame-acesulfame figura nell’elenco degli ingredienti nella sua denominazione specifica.
  • Alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008: L’ etichetta deve riportare la dicitura: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi».
  • Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro: Deve essere riportata la dicitura «contiene liquirizia» subito dopo l’elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell’elenco di ingredienti o nella denominazione del prodotto. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto.
  • Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio per l’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg: Deve essere riportata la dicitura «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto
  • Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio a seguito dell’aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol: Deve essere riportata la dicitura «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto.
  • Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè»: destinate a essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l. Bisogna riportare la dicitura: «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» Tale dicitura deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml
  • Alimenti diversi dalle bevande ai quali la caffeina è aggiunta a fini fisiologici Bisogna riportare la dicitura: «contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» Tale dicitura deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto seguita.

Aspetti Specifici per la Marmellata di Albicocche

Oltre ai requisiti generali, ci sono alcuni aspetti specifici da considerare per l'etichettatura della marmellata di albicocche:

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  • Denominazione: Se il prodotto è una "marmellata" (cioè a base di agrumi), deve essere specificato il tipo di agrumi utilizzati (es. "Marmellata di arance"). Se è una "confettura" (cioè a base di altri frutti), deve essere specificato il tipo di frutta (es. "Confettura di albicocche").
  • Quantità di frutta: L'etichetta deve indicare la quantità di frutta utilizzata per 100 grammi di prodotto finito. Ad esempio, "Frutta utilizzata: 50g per 100g".
  • Tenore di zuccheri: L'etichetta deve indicare il tenore di zuccheri totali per 100 grammi di prodotto. Ad esempio, "Zuccheri totali: 60g per 100g".
  • Diciture specifiche: Se sono stati utilizzati edulcoranti, è necessario indicarlo in etichetta. Allo stesso modo, se il prodotto contiene più del 10% di polioli aggiunti, è necessario avvertire il consumatore del possibile effetto lassativo.

Casi in Cui Non è Richiesta la Dichiarazione della Quantità degli Ingredienti

L’indicazione quantitativa di ingredienti o di categorie di ingredienti NON è richiesta nei seguenti casi:

  1. Quando in etichetta viene riportato il peso sgocciolato L’ obbligo di riportare il peso sgocciolato vige quando il prodotto è presentato in un liquido di copertura che ha solo ed esclusivamente funzioni accessorie, e quindi, non è decisivo ai fini dell’ acquisto, ad esempio: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti. Tuttavia, se il prodotto è costituito da più ingredienti che vengono citati nella denominazione del prodotto oppure vengono evidenziati mediante scritte, immagini o rappresentazioni grafiche, la deroga non può essere applicata perchè la quantità degli ingredienti evidenziati non può essere dedotta dalla semplice indicazione del peso sgocciolato.
  2. Quando l’ingrediente è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione. In questi casi si fa riferimento alle sostanze aromatizzanti utilizzate per conferire l’ aroma specifico al prodotto oppure alle erbe aromatiche utilizzate per aromatizzare l’ olio di oliva con il processo di infusione.
  3. Quando l’ ingrediente, pur figurando nella denominazione del prodotto, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la sua quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto o tale da distinguerlo da prodotti simili. Tuttavia, se l’ ingrediente è evidenziato, ad esempio, se figura in un punto diverso dalla denominazione del prodotto tra le indicazioni che attirano l’ attenzione dell’ acquirente, vi è comunque l’ obbligo di indicarne la quantità.
  4. Quando disposizioni specifiche dell’Unione determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d’ingredienti senza prevederne l’indicazione sull’etichetta.
  5. Quando il prodotto è un mix ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni variabili in una miscela come ingredienti di un prodotto alimentare In questo caso nell’ elenco ingredienti si può riportare la dicitura “frutta” oppure “verdure” oppure “funghi” seguita dalla dicitura “in proporzione variabile” e dall’ elencazione dei frutti, delle verdure o dei funghi e dall’ indicazione della quantità complessiva senza necessariamente indicarne la quantità di ognuno.
  6. Quando il prodotto è una miscela di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo. Possono essere elencate secondo un ordine diverso, purché l’elenco di tali ingredienti sia accompagnato dalla dicitura: “in proporzione variabile“. Anche in questo caso non vi è l’ obbligo di dichiarare la quantità di ogni spezia od erba aromatica.
  7. Quando il prodotto è costituito da un solo ingrediente. E’ evidente che in questo caso il QUID dell’ ingrediente è pari al 100%, pertanto, non ha senso ribadirlo in etichetta.
  8. Nel caso di prodotti alimentari non preconfezionati. Vale a dire, prodotti alimentari offerti in vendita allo stato sfuso oppure imballati sui luoghi di vendita in presenza e su richiesta dell’ acquirente o, ancora, imballati per la vendita diretta in punto vendita annesso al laboratorio di produzione.
  9. Quando l’ ingrediente non è stato aggiunto volontariamente ma è naturalmente presente nel prodotto. Ad esempio, il contenuto di caffeina nel caffè non viene dichiarato perchè tale componente è un ingrediente naturalmente presente nel caffè.

Pratiche Leali di Informazione

L'articolo 7 del Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore. In particolare, le informazioni non devono:

  • Attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede.
  • Suggerire che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.
  • Suggerire, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
  • Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

Informazioni Facoltative

Oltre alle indicazioni obbligatorie, l'etichetta può contenere anche informazioni facoltative, come:

  • Informazioni nutrizionali aggiuntive: Ad esempio, la quantità di vitamine o minerali presenti nel prodotto.
  • Indicazioni sulla qualità: Ad esempio, "Prodotto artigianale" o "Con frutta biologica".
  • Consigli per l'uso: Ad esempio, "Ideale per la colazione" o "Ottimo con formaggi".

Sanzioni

Un prodotto alimentare che non rispetti le norme cogenti sull’etichettatura non può essere immesso sul mercato.

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