Antibiotici Senza Ricetta: Quando è Possibile e Cosa Bisogna Sapere

La dispensazione di antibiotici senza ricetta medica è un argomento delicato e regolamentato. In linea generale, tale pratica è vietata, ma esistono circostanze specifiche in cui può essere consentita, pur con delle limitazioni e precise responsabilità per il farmacista. Questo articolo esplora le condizioni in cui un farmacista può legalmente dispensare antibiotici senza ricetta, le responsabilità associate e le implicazioni per la salute pubblica.

Quadro Normativo di Riferimento

La normativa principale che disciplina la dispensazione di farmaci senza ricetta è il Decreto Ministeriale (DM) del 31 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Questo decreto individua i casi in cui, al di fuori delle situazioni previste dall'art. 88, comma 2-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, è possibile dispensare un medicinale soggetto a prescrizione medica, disciplinato dal comma 2 dell'art. 88 o dall'art. 89 dello stesso decreto.

Le Condizioni di "Estrema Necessità ed Urgenza"

Il DM 31 marzo 2008 prevede che la dispensazione di farmaci senza ricetta, inclusi gli antibiotici, sia possibile in caso di "estrema necessità ed urgenza", purché sussistano determinate condizioni. Queste condizioni si verificano principalmente in tre scenari:

  1. Patologie Croniche: Quando il farmaco è necessario per non interrompere il trattamento di una patologia cronica.
  2. Interruzione di un Ciclo Terapeutico: Quando è necessario per non interrompere un ciclo terapeutico già iniziato.
  3. Prosecuzione Terapia Post-Dimissione: Quando è necessario proseguire, dopo la dimissione, una terapia instaurata in ospedale.

Patologie Croniche

In caso di patologie croniche come diabete, ipertensione o broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), la dispensazione di farmaci senza ricetta è ammessa se sussistono evidenze che confermino la terapia in corso. Il farmacista deve poter verificare che il paziente sia effettivamente in trattamento con il farmaco richiesto.

Elementi di conferma:

  • Presenza in farmacia di ricette mediche precedenti relative allo stesso paziente, in cui è prescritto il farmaco richiesto.
  • Esibizione da parte del paziente di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria o sottoscritto dal medico curante, attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco.
  • Esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni (in tal caso, il farmacista è tenuto ad annotare sulla ricetta l'avvenuta dispensazione per impedirne il riutilizzo).
  • Conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.

Nel caso in cui i documenti esibiti indichino solo la patologia e non il farmaco specifico, il paziente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto.

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Interruzione di un Ciclo Terapeutico (Es. Terapia Antibiotica)

Se un paziente necessita di non interrompere un trattamento, come una terapia antibiotica già iniziata, il farmacista può dispensare il farmaco richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è effettivamente in trattamento.

Elementi di conferma:

  • Presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il farmaco richiesto.
  • Esibizione di una confezione inutilizzabile del farmaco, ad esempio un flaconcino danneggiato.

Anche in questo caso, il paziente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto.

Prosecuzione Terapia Post-Dimissione Ospedaliera

Qualora la richiesta risponda alla necessità di proseguire un trattamento avviato in ospedale, il farmacista può dispensare il farmaco richiesto se il paziente esibisce una documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno stesso dell'acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti. Tale documentazione deve indicare la prescrizione o la raccomandazione di proseguire la terapia con il farmaco richiesto.

Esclusioni dalla Dispensazione Senza Ricetta

È fondamentale sottolineare che la dispensazione di farmaci senza ricetta è soggetta a importanti limitazioni. Non è mai consentita la consegna senza ricetta di:

  • Medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui siano inseriti.
  • Medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
  • Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (cioè vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti).

Inoltre, non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili, con la sola eccezione dell'insulina e degli antibiotici in flacone monodose in determinate situazioni di urgenza.

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Adempimenti del Farmacista

Il farmacista che si trova a dover dispensare un farmaco senza ricetta in una delle situazioni consentite è tenuto a rispettare alcuni adempimenti:

  • Consegna di una sola confezione: Il farmacista deve consegnare una sola confezione del farmaco richiesto, con il più basso numero di unità posologiche, ad eccezione degli antibiotici iniettabili monodose, che possono essere forniti in quantità sufficiente a garantire la continuità del trattamento fino a quando il paziente non possa consultare il medico prescrittore.
  • Informazione al Paziente: Il farmacista deve informare il paziente che la dispensazione del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che è fondamentale informare il medico curante del ricorso a tale procedura.
  • Scheda Informativa per il Medico: Il farmacista deve fornire al paziente una scheda da inoltrare al medico curante, contenente la specificazione del medicinale dispensato.
  • Registrazione della Dispensazione: Il farmacista deve annotare la dispensazione del farmaco su un apposito registro, indicando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione che ha reso necessaria la dispensazione senza ricetta. Al registro deve essere allegata, quando prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dal paziente.

Stato di Necessità (Art. 54 Codice Penale)

Oltre alle situazioni di "estrema necessità ed urgenza" previste dal DM 31 marzo 2008, il farmacista può dispensare un farmaco senza ricetta in situazioni eccezionali in cui è necessario salvare il paziente da un danno grave e irreparabile alla salute (stato di necessità). In questi casi, la condotta del farmacista è considerata legittima e non può essere ritenuto responsabile.

Uso Responsabile degli Antibiotici e Resistenza Batterica

È cruciale sottolineare che l'uso inappropriato e scorretto degli antibiotici ha contribuito allo sviluppo di resistenze batteriche, rendendo molti batteri patogeni resistenti agli antibiotici stessi. La resistenza agli antibiotici è un problema di salute pubblica sempre più grave, che rende difficile curare le infezioni e richiede trattamenti prolungati e, a volte, inefficaci.

Per contrastare questo fenomeno, è fondamentale:

  • Usare gli antibiotici solo in caso di effettiva necessità, dietro prescrizione medica.
  • Rispettare dosi, tempi ed intervalli di somministrazione prescritti.
  • Non assumere antibiotici in caso di infezioni virali, come raffreddore e influenza.
  • Completare sempre l'intero ciclo di cura prescritto dal medico.

Sanzioni per la Dispensazione Illegale di Farmaci

La dispensazione di farmaci senza ricetta al di fuori delle condizioni previste dalla legge è soggetta a sanzioni amministrative. L'art. 148 del D.Lgs. n. 219/2006 prevede:

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  • Una sanzione amministrativa da € 300 a € 1.800 per il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta.
  • Una sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000 per il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta.

Inoltre, il farmacista che dispensa farmaci in assenza della prescritta ricetta medica, con l'impegno di regolarizzare successivamente la cessione dei medicinali ponendoli a carico del SSN, sostituendosi al medico nella diagnosi e nella prescrizione terapeutica, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 del Codice Penale).

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