Un buon vocabolario è essenziale quando si parla in inglese, ed è importante imparare a svilupparlo nel corso del tempo, aggiungendo sempre nuovi elementi. Questo articolo esplora come si scrive "biscotto" in inglese, approfondendo le sfumature tra i diversi termini e il loro utilizzo. Impareremo anche i nomi di altri cibi in inglese, utili in viaggio o al bar.
Vocabolario inglese del cibo: un'immersione
Per arricchire il tuo lessico, puoi utilizzare flashcard e giochi come domino e memory per imparare i vocaboli in inglese della colazione, del pranzo e della cena, delle verdure e della frutta.
"Biscotto" in inglese: "biscuit" o "cookie"?
La parola italiana "biscotti" è usata anche in inglese, ma solo per cantuccini e preparazioni simili. Per il biscotto generico, si usano principalmente due termini: "biscuit" e "cookie".
- Biscuit: Questo termine è più comune nell'inglese britannico. Deriva dal latino "bis coctus", che significa "cotto due volte". Nell'uso comune, "biscuit" assomiglia più da vicino alla parola "biscotto".
- Cookie: Questo termine è prevalentemente usato nell'inglese americano. Indica un biscotto più morbido (quindi più umido) e amabile. Spesso di grande formato, talvolta con gocce di cioccolato, noci, uvetta.
Quindi, la risposta alla domanda "come si scrive biscotto in inglese?" dipende dal contesto geografico: "biscuit" in Gran Bretagna, "cookie" in America.
Cookie: significati metaforici e informatica
Oltre al significato culinario, "cookie" si presta a espressioni idiomatiche. Ad esempio, "a tough cookie" e "a smart cookie" si riferiscono a persone toste o intelligenti.
Leggi anche: Marmellata di fichi troppo liquida: soluzioni
Inoltre, i cookie informatici prendono il nome da particolari biscottini cinesi. Questi cookie sono piccoli file di testo che i siti web memorizzano sul tuo computer per tracciare le tue attività online.
Cosa sono i cookie informatici?
Ogni volta che visitiamo un sito web, questo lascia innumerevoli tracce sul nostro browser e, più in generale, sul nostro PC. Tecnicamente, siamo noi che, collegandoci a una determinata URL, richiediamo al server di inviarci tutte le componenti di un sito web, come immagini, testi, layout.
Tuttavia, il sito, oltre ad inviarci ciò che in effetti vediamo, ci invia tutta una serie di altri file che vanno a “parcheggiarsi” sul nostro hard disk e, tra questi, ci sono i cookie.
I cookie (“biscotto” in inglese) sono dei piccoli file di testo necessari affinché il server del sito web che li ha installati possa ottenere informazioni sulla specifica attività che l’utente compie su quelle pagine web. Che si è collegato a quel sito e che cosa vi ha fatto. Ogni volta che quel dispositivo si ricollega al sito gli rimanda il cookie e così è possibile riconoscere e tracciare l’attività a distanza di tempo.
La storia dei cookie: perché si chiamano biscotti?
Il nome cookie deriva dalla tecnica usata in ambienti UNIX sin dagli anni Ottanta e chiamata “magic cookie”, termine attestato la prima volta nell’ambito informatico nel 1979. A sua volta, da che cosa “magic cookie” prenda il nome non è chiaro: non è escluso il riferimento a una fiaba.
Leggi anche: Come cucinare le zucchine
Come funzionano i cookie: di sessione o permanenti
Detti file possono essere temporanei (“cookie di sessione”) e cancellarsi al termine della singola sessione oppure (i “cookie permanenti”) possono rimanere “nascosti” nei meandri delle cartelle del nostro pc, rientrando in collegamento con l’applicazione web ogni volta che l’utente si riconnette al medesimo server remoto.
Sfatiamo subito un mito: i cookie non sono pericolosi, né ci vengono inviati per chissà quale fine occulto. Anzi, senza essi molti siti web non potrebbero funzionare.
Il cookie più diffuso è quello “di sessione” che contiene i dati relativi al login o al “carrello” e-commerce o alla scelta del volo che state acquistando. È necessario per dare alle pagine che trovate durante il percorso di navigazione o d’acquisto, le informazioni relative alle vostre scelte. Senza questi cookie i siti con aree riservate o con percorsi “a step” non potrebbero esistere: si pensi ai servizi di social network, home banking, o, anche più semplicemente, la nostra casella di posta elettronica.
Esistono poi i cookie non essenziali, tramite i quali l’applicazione web “studia” in un certo qual modo, le azioni, le preferenze, i dati relativi all’utente.
Questo avviene a fini di analisi, per conoscere quali siano le provenienze dei visitatori, gli strumenti di connessione, la frequenza delle visite, le preferenze di determinate pagine al posto di altre, così da poter migliorare sempre più il servizio offerto.
Leggi anche: Eliminare il Sapore di Lievito dalle Torte
Altre volte, invece, l’installazione dei cookie avviene a fini di marketing, per non “disperdere” le pubblicità e selezionare il target esatto a cui mostrate un determinato banner o annuncio.
Il cookie che “conosce” le mie preferenze, mi mostrerà esclusivamente advertising alla quale potrei essere realmente interessato, con ottimizzazione delle campagne dell’investitore e con minore bombardamento pubblicitario per l’utente.
È proprio, in particolare, su questi ultimi file che è intervenuta la legge a tutela della privacy del consumatore, stabilendo strette direttive a cui tutti i siti internet devono adeguarsi, dando la possibilità all’utente di conoscere cosa sta avvenendo nel substrato di un sito web e di decidere se accettare, eliminare, bloccare determinati cookie.
Cookie law
La prima normativa italiana sulle modalità di utilizzo dei cookie da parte degli operatori internet si basa sui contenuti di un testo emanato, sotto forma di provvedimento, nel maggio 2014, dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, meglio conosciuto come Garante della Privacy, recante l’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie.
Questa regolamentazione ha avuto un impatto tutt’altro che trascurabile nei confronti degli operatori informatici: i cookie infatti, come detto, sono ormai elementi essenziali per il buon funzionamento e per la corretta visualizzazione di quasi tutti i siti internet. Ed inoltre, il provvedimento ha espressamente previsto che ad esso debba adeguarsi qualsiasi sito internet effettui un “utilizzo dei cookie” nei confronti di cittadini italiani, indipendentemente dal fatto che il sito stesso, o il suo gestore, abbia sede nel nostro paese o all’estero.
La regolamentazione della gestione dei cookie prende spunto dalla normativa italiana vigente in materia di trattamento dei dati personali: l’articolo 122 del Codice della Privacy prevede infatti che le informazioni derivanti dalla tracciatura del profilo di un utente, possano essere utilizzate esclusivamente se tale utente ha manifestato espressamente la propria disponibilità ad utilizzare questi dati.
Da tale premessa deriva la ratio legis, per cui chiunque utilizzi cookie ha l’obbligo di informare l’utente sull’uso di questi e sul tipo di finalità che si intendono perseguire tramite gli stessi.
La normativa italiana è stata recentemente aggiornata nel giugno 2021, attraverso l’emanazione di nuove linee guida sui cookie e sugli altri sistemi di tracciamento.
Successivamente, il Garante è intervenuto più volte per verificarne l’applicazione concreta. Per esempio, con vari provvedimenti ha ribadito che il banner deve includere un pulsante per rifiutare i cookie, che non è lecito utilizzare colori o contrasti ingannevoli e che il consenso non può essere sostituito dal legittimo interesse, riscontrando frequentemente violazioni su siti web per informative incomplete, banner non conformi o assenza di strumenti effettivi di raccolta del consenso.
Anche a livello europeo, il Report della Cookie Banner Taskforce dell’EDPB del 17 gennaio 2023 ha individuato pratiche scorrette ricorrenti (assenza del pulsante di rifiuto, caselle preselezionate, colori ingannevoli, difficoltà nella revoca dei consensi) e, più di recente, l’EDPB Opinion 08/2024 su “consent or pay” ha evidenziato che il consenso non è libero se l’utente può accedere al servizio solo accettando i cookie o pagando un corrispettivo economico.
Negli ultimi anni, però, l’attenzione delle autorità non si è fermata ai cookie in senso stretto. L’EDPB, ma anche il Garante Privacy Italiano, hanno infatti chiarito che le norme che vedremo si applicano anche ad altre tecniche di tracciamento, come pixel, identificatori univoci, tracciamento basato su indirizzo IP o soluzioni di local storage.
Il caso: cosa deve fare il titolare di un sito
Dunque, come deve comportarsi il titolare di un sito web che vuole mettersi a norma per non rischiare le pesanti sanzioni previste dalla legge? Innanzitutto è bene analizzare i propri cookie per comprenderne usi e funzionalità.
Da questa analisi, deriverà il tipo di informativa, banner, consenso che il titolare del sito dovrà utilizzare.
Negli ultimi provvedimenti il Garante Privacy ha ribadito che questa attività di analisi preliminare non può essere formale: è necessario mappare i cookie effettivamente installati, distinguere quelli tecnici da quelli di profilazione e soprattutto verificare la presenza di cookie di terze parti, che devono essere bloccati fino al consenso.
Un’attenzione particolare va dedicata anche alla predisposizione di un registro dei consensi e alla possibilità per l’utente di modificare o revocare le proprie scelte in qualsiasi momento, come richiesto sia dal Garante sia dal Report della Cookie Banner Taskforce.
Cookie tecnici, analitici, di profilazione e di terze parti
Dalla lettura comparata di entrambe le linee guida, otteniamo una buona categorizzazione, chiarendo le differenti tipologie di cookie presenti sui siti web.
I cookie tecnici sono quelli che permettono al sito di funzionare correttamente, consentendo al visitatore una migliore navigazione del sito.
I cookie analitici sono invece quelli destinati a fornire al gestore del sito dati meramente statistici come ad esempio il numero totale di visitatori del sito e di ogni sua pagina per ciascuna determinata fascia oraria. In relazione a questi, il Garante ha precisato che i cookie analitici possono essere equiparati ai tecnici solo se soddisfano precisi requisiti: uso limitato a statistiche aggregate su un singolo sito, anonimizzazione dell’indirizzo IP e divieto per il fornitore di combinarli con altre basi di dati o con dati provenienti da più domini. In mancanza, è necessario il consenso dell’utente.
Diversa, infine, è la classificazione data ai cookie di profilazione: stando a quanto espressamente dice l’Autorità per la Privacy, tali strumenti servono a creare dei profili relativi all’utente che li incontra durante la sua navigazione, tale profilo viene poi utilizzato a scopi commerciali, attraverso l’invio di messaggi pubblicitari creati su misura in base ai gusti e alle preferenze manifestate in rete dall’utente profilato. I cookie di profilazione consentono insomma di “profilare” l’utente perché il sito grazie a questi file può ricostruire tutte le attività fatte da quel browser e dispositivo nel tempo.
Cookie di terze parti
Un’altra sub-distinzione effettuata dal legislatore, prende invece in considerazione il soggetto che materialmente trasmette il cookie tramite il sito web aperto dall’utente: sommariamente, ma non per questo in modo meno esaustivo, il regolamento del Garante ha provveduto a distinguere tra cookie di prime parti e cookie di terze parti.
L’interpretazione letterale è quella che di fatto rende meglio l’idea: il legislatore ha voluto distinguere tra i cookie trasmessi dal proprietario del sito internet, e i cookie trasmessi da soggetti terzi, di cui, come spesso accade, il proprietario del sito ne ignora la quantità raccolta e le finalità per le quali vengono poi sfruttati.
I cookie di terze parti consentono alle aziende di ricostruire le attività degli utenti su diversi siti/aziende e quindi fare un profilo più ampio e accurato, per la pubblicità personalizzata.
Ognuna delle predette categorie (1,2,3), incrociate con la distinzione “prima/terza parte” fa sorgere l’esigenza di un determinato tipo di comportamento delle informative privacy e informative cookie del sito web.
Proprio la presenza di cookie di terzi rappresenta la questione legalmente più difficile da inquadrare: da una parte c’è la necessità di dare consapevolezza al visitatore del sito su chi siano i destinatari delle proprie informazioni e del proprio profilo, dall’altra c’è anche la necessità di garantire usabilità e leggerezza al sito stesso. Negli ultimi controlli, il Garante Privacy ha richiamato espressamente l’attenzione su questo punto, come vedremo.
Che cosa contengono i cookie
Ciò detto, in pratica i cookie contengono info stringhe di testo come il nome del sito e dati criptati, intellegibili solo a quel sito stesso come il valore numerico che serve a identificare il dispositivo.
Ci possono essere informazioni personali ma solo se l’utente le ha fornite al sito e comunque anche queste sono in forma criptata (in alternativa, il sito può memorizzare i dati personali dell’utente sul cloud, non sul computer).
Cookie, quando è richiesto il consenso dell’utente
In merito a tale considerazione e prima di passare all’analisi e ai modi di redazione delle info cookie, appare necessario evidenziare un’accortezza tecnica, imposta dal Garante della Privacy. Quest’ultimo ha infatti stabilito che, per quanto concerne i cookie di profilazione e, in generale, di terze parti, non indispensabili alla navigazione del sito stesso, il titolare del sito deve richiedere il consenso; e debba inserire un sistema che anche sia in grado di bloccare questi cookie prima che il visitatore presti il suo consenso a trasmetterli.
Dal punto di vista tecnico, questo aspetto è stato il problema maggiore introdotto dalla normativa emanata dal Garante a cui persino i sistemi di CMS si sono dovuti adeguare.
Il consenso deve essere libero: linee guida Edpb e gli altri provvedimenti
Il documento di riferimento in relazione alla necessità di consenso per i cookie sono le linee guida dell’EDPB in materia di consenso. In particolare si stabilisce il principio che il consenso ai cookie deve essere libero. No a cookie wall: “muri”, come grandi finestre, che impediscono di fruire del sito se non si dà l’ok ai cookie. No a prassi che rendano implicito il consenso: per esempio, non basta più fare scrolling del sito per dare un lecito consenso ai cookie.
Negli anni successivi, queste regole sono state ribadite e applicate in modo più stringente. Nel provvedimento dell’8 febbraio 2024 il Garante Privacy italiano ha chiarito che il consenso non è valido se l’utente non dispone di un pulsante per rifiutare i cookie con pari evidenza rispetto a quello per accettarli, e che l’uso di colori o design che inducono in errore costituisce una violazione. Lo stesso è stato confermato nei provvedimenti del 27 febbraio e 27 marzo 2025, dove è stato contestato l’uso di banner che installavano cookie prima della scelta o che non fornivano opzioni reali di rifiuto.
A livello europeo, il Report della Cookie Banner Taskforce dell’EDPB del 2023 ha fissato un denominatore comune: non è valido il consenso ottenuto tramite caselle preselezionate, pulsanti di rifiuto nascosti o processi eccessivamente complessi per revocare la scelta. Inoltre, sempre l’EDPB Opinion 08/2024 su “consent or pay” ha precisato che il consenso non può dirsi libero se l’utente può accedere al servizio solo pagando o accettando i cookie, senza un’alternativa equivalente gratuita.
Altri termini utili legati ai biscotti
- Shortbread: Biscotto scozzese tradizionale fatto con burro, farina e zucchero.
- Digestive: Biscotto di grano integrale popolare nel Regno Unito. Attenzione, "digestive" non significa "digestivo"!
Vocabolario inglese del cibo: altri esempi
Ecco alcuni esempi di altri cibi in inglese:
- Verdure: carrot (carota), broccoli (broccoli), spinach (spinaci)
- Frutta: apple (mela), banana (banana), strawberry (fragola)
- Carne: beef (manzo), chicken (pollo), pork (maiale)
- Pesce: salmon (salmone), tuna (tonno), cod (merluzzo)
- Latticini: milk (latte), cheese (formaggio), yogurt (yogurt)
- Spezie: pepper (pepe), salt (sale), paprika (paprica)
- Salse: ketchup (ketchup), mayonnaise (maionese), mustard (senape)